MANIPOLAZIONE SUI CONTRIBUTI ALL’EDITORIA
Riassunto del testo del Decreto Legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito con modificazioni con Legge 16 luglio 2012, n. 103 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2012, n. 168.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, le imprese editrici, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25% delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35% delle copie distribuite.
Si considera “testata nazionale” quella distribuita in almeno tre regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5% della propria distribuzione totale.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all’anno 2010, è cosi’ calcolato:
a) una quota fino al 50% esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all’esercizio dell’attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell’impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell’idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attivita’ di consulenza. L’importo complessivo di tale quota non puo’, comunque, essere superiore a 2.500.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici;
b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L’importo complessivo di tale quota di contributo non puo’ comunque essere superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.