Corte dei conti, contrordine su rimborsi I consiglieri sono liberi di spendere
La magistratura di Torino: non sono obbligati a fornire rendiconti periodici. In Veneto gli atti all’esame della Procura.
I consiglieri regionali godono di un’immunità che non si limita alle opinioni espresse in aula, ma si estende anche alle spese sostenute nell’ambito del proprio mandato politico e rimborsate dall’ente pubblico: è il clamoroso principio appena affermato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte, nel respingere la richiesta della Procura contabile torinese di attribuire ai capigruppo in Consiglio la qualifica di agente di conto. Il provvedimento, che ha natura di ordinanza, definisce in primo grado un procedimento speciale di competenza della magistratura contabile giudicante: per agente di conto si considera colui che ha responsabilità di gestione di pubblici denari e che in quanto tale è obbligato a fornire periodici rendiconti ai magistrati. La Corte piemontese, il cui verdetto viene ora impugnato dalla Procura in appello, sostiene che sulle spese dei Gruppi, considerati alla stregua di associazioni private, non è praticabile alcun intervento di sindacato. Un orientamento diametralmente opposto a quello pronunciato in questi mesi su analogo procedimento dalla Sezione giurisdizionale della Corte del Lazio, che ha invece riconosciuto la qualifica di agenti contabili ai capigruppo.
Di fatto, tale sostenuta insindacabilità per gli anni passati viene ora in ogni caso superata dalle previsioni del decreto-legge 174 varato nel 2012 dal Governo Monti e divenuto legge ordinaria 213 del medesimo anno: i Consigli delle Regioni a statuto ordinario devono annualmente consegnare i rendiconti dei Gruppi alle Sezioni di controllo della Corte dei conti, che possono formalizzare rilievi ai quali i Gruppi sono obbligati ad aderire, pena la revoca dei finanziamenti se non addirittura segnalazioni alla Procura contabile (per ipotesi di danno erariale) e alla Procura della Repubblica (per fattispecie di ordine penale). E la scorsa settimana la Sezione centrale delle Autonomie della Corte ha chiarito che tali verifiche debbano esordire in tutta Italia dai conti 2013, sull’altare di un criterio di uniformità normativa. (Continua su Fonte originale)
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