Vende le figlie per un matrimonio e le tiene segregate. Primo arresto in Italia col Codice rosso
Matrimoni forzati: ecco che cosa è cambiato con il Codice Rosso
Al cittadino bosniaco arrestato a Pisa con l’accusa di picchiare le figlie anche perché rifiutavano di sposare i cugini, è stato contestato pure il reato di «Costrizione o induzione al matrimonio» introdotto poco più di un mese fa con la legge 69/2019, meglio nota come «Codice Rosso».
Il provvedimento, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», introduce tra l’altro una norma pensata ad hoc contro il fenomeno dei «matrimoni forzati».
Un nuovo articolo del Codice
Il nuovo articolo 558-bis del Codice penale, che fa seguito alla norma sull’«Induzione al matrimonio mediante inganno» (art. 558) dice testualmente: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
Il matrimonio di un minore
«La stessa pena, da uno a cinque anni – si legge al secondo comma del nuovo articolo del Codice Penale – si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile».
La durata della pena
La pena à aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di 18 anni ed è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di 14 anni. Le nuove disposizioni si applicano «anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia». – [LaStampa.it]
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