Cig in deroga, al via oggi le domande per l’anticipo: paga l’Inps anziché le Regioni
Coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completarne la fruizione o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5). Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 – sottolinea l’Istituto – possono già essere inviate dai datori di lavoro, Le domande di cassa integrazione devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il decreto 52/2020 stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020. Per la domanda di cassa integrazione in deroga all’Inps per le ulteriori cinque settimane il datore di lavoro dovrà aver avuto l’autorizzazione per le prime nove settimane dalle Regioni. L’applicativo per la presentazione della domanda di cig in deroga all’Inps sarà rilasciato oggi. Le domande dovranno riguardare periodi sospensione dell’attività a partire dal 26 aprile. – Messaggero
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