Proposta “Lazzati” doc alla Camera: rivoluzione Cinque Stelle
Quattro articoli per impedire l’inquinamento della politica e della vita democratica. Stamani Sebastiano Barbanti, cittadino deputato Cinque Stelle, ha depositato alla Camera il disegno di legge cd. «Lazzati», Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
di DALILA NESCI (PCapolista della Circoscrizione Calabria per il “Movimento Cinque Stelle” alla Camera dei Deputati; Elezioni Politiche 24-25 Febbraio 2013.)
Io ho firmato la proposta di legge presentata da Sebastiano, che arriva a Montecitorio, nella sua formulazione originaria, dopo 20 anni. Si tratta di un punto programmatico del Movimento, immediata l’attuazione: dai programmi ai fatti.
Il 6 ottobre 2010, a 17 anni dalla prima presentazione alla Camera, era stato approvato dal Senato, diventando quindi legge (n. 175 del 13 ottobre 2010), il divieto di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione per reati di mafia. Ciononostante, quel provvedimento non ha mai trovato applicazione per una serie di criticità tecniche, rilevate in varie sedi.
Con l’iniziativa di Sebastiano Barbanti, che, maturata anche nel Meet Up di Cosenza, concretizza un lavoro di scambio con il Centro Studi Lazzati e il suo fondatore (il giudice calabrese Romano De Grazia, già magistrato di Cassazione), si può finalmente infliggere un duro colpo alle mafie, sempre più interessate a contrattare con la politica, a barattare voti per realizzare i loro progetti.
Ideato da De Grazia (che lo intitolò alla memoria del padre costituente Giuseppe Lazzati, letterato cattolico in via di beatificazione) e giudicato positivamente da grandi giuristi come Federico Stella, Vittorio Grevi e Cesare Ruperto, il testo seguirà il suo iter parlamentare. Di fatto, potrà consentire di evitare lo scioglimento degli organi democratici per infiltrazioni mafiose. Noi Cinque Stelle lo abbiamo portato in parlamento, sicché andrà votato. Vedremo come si comporteranno le altre forze politiche.
Ecco i quattro, semplici articoli di cui si compone.
Art. 1.
Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla ‘ndrangheta o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
Ai fini della presente legge è da intendersi per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione all’uopo di una sia pur minima struttura organizzativa.
Art. 2.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi degli artt. 416 bis e 416 ter cod. pen., il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, trovandosi nelle condizioni dì cui all’art. 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3.
Con la sentenza di condanna il Giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci e, se eletto, ne dichiara la decadenza.
Nel caso in cui il candidato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
Dette sanzioni si applicano anche in caso di patteggiamento di pena a sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a sensi dell’art. 163 cod. pen.
Il Giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 36, commi 2, 3 e 4, cod. pen. e la trasmissione della sentenza passata in giudicato all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza del candidato per le relative annotazioni.
Art. 4.
È abrogata la legge n. 175 del 13 ottobre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252 ed è sostituita dalla presente legge.
Fonte: dalilanesci.it di Gioacchino Rosaro