- a.il divieto per le banche commerciali di svolgere direttamente o indirettamente, qualsiasi attività propria delle banche d’affa ri, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;
- b.il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire a ccordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con: banche d’affari; banche d’investimento; società di intermediazione mobiliare e tutte le altre tipologie di società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
- c.il div ieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d’affari, le banche d’investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;
- d.l’obbligo, per le banche commerciali, di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e di impiego del le risorse finanziarie.
- e. l’adozione di sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai principi sanciti alle lettere a), b), c) e d) prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravità, la revoca dell’autorizzazione all’attività banc aria.
- f. un congruo periodo, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo attuativo della presente legge, durante il quale le banche devono risolvere le incompatibilità di cui sopra. g. un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d’affari orientato a favorire le prime, in considerazione della loro attività a sostegno dell’economia reale e in particolare in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.