Ambiente e salute

Imu agricola, esenzione totale in 3.456 Comuni: ecco i nuovi criteri

By admin

January 25, 2015

Esenzione totale per 3.456 Comuni (non più 1498) ed esenzione parziale per 655 Comuni. Il Consiglio dei ministri ha definitivamente deliberato sull’Imu agricola montana sciogliendo tutti i dubbi. I contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione devono versare l’imposta entro il 10 febbraio 2015.

A renderlo noto è il ministero dell’Agricoltura. Nel corso di un incontro tenutosi nella mattinata di ieri tra il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, si è proceduto alla ridefinizione dei parametri altimetrici per il pagamento andando ad ampliare la platea di chi non è tenuto a versare nessuna somma. Molti Comuni dunque possono tirare un sospiro di sollievo e, anche coloro che non rientrano nell’esenzione, avranno a disposizione più tempo per effettuare il versamento, considerato lo spostamento del termine ultimo dal 26 Gennaio al 10 Febbraio.

Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti in materia di esenzione Imu. Il testo prevede che, a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’Imu si applica: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

Gli stessi parametri valgono per l’anno di imposta 2014. Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati.

Anche l’Anci, che aveva fatto ricorso al Tar del Lazio per quelle che considerava iniquità nella fissazione dei criteri di imponibilità, ha espresso soddisfazione per la decisione presa dal Consiglio dei Ministri.

CASI PARTICOLARI Chi, per caso, risultasse “non esente” in base all’altitudine ma esente in base alla classificazione T-P-NM non pagherà comunque l’Imu 2014 il 10 febbraio. Mentre chi risulti esente in base all’altitudine, anche se non in base alla classificazione, non pagherà comunque l’Imu 2014 il 10 febbraio.

Il calcolo dell’imposta si fa così: Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: reddito dominicale (si trova sul rogito o sul site delle Entrate) aggiornato del 25% e moltiplicato per 75 = base imponibile, cui si applica l’aliquota Imu decisa dal singolo Comune Esempio: un terreno con reddito dominicale di 20 euro ha una base imponibile di 1.875 euro, e con un’aliquota dello 0,76% l’Imu dovuta (arrotondata) è pari a 14 euro.

Altri: reddito dominicale (si trova sul rogito o sul sito delle Entrate) aggiornato del 25% e moltiplicato per 135 = base imponibile, cui si applica l’aliquota Imu decisa dal singolo Comune Esempio: un terreno con reddito dominicale di 20 euro ha una base imponibile di 3.375 euro, e con un’aliquota dello 0,76% l’Imu dovuta (arrotondata) è pari a 26 euro. Fonte – Il Sole 24 Ore