Ambiente e salute

Sì alla pensione di invalidità agli immigrati senza carta di soggiorno: L’ultima sentenza di Mattarella giudice costituzionale

By admin

March 04, 2015

01/03/2015 – «Agli stranieri senza carta di soggiorno, ma legalmente presenti in Italia, non può essere negata la pensione di invalidità, in particolare se questa è grave come la cecità». Firmato (tra gli altri) Sergio Mattarella e Giuliano Amato. La decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 22 depositata il 27 febbraio, relatore Paolo Grossi), risale in realtà al 27 gennaio quando ancora il giudice costituzionale Mattarella non era stato eletto presidente della Repubblica. La chiamata al Quirinale sarebbe arrivata solo 4 giorni dopo (il 31 gennaio). Però, prima di lasciare la Consulta, l’ex ministro della Difesa, insieme agli altri giudici della suprema Corte, aveva valutato incostituzionale la discriminazione di escludere da prestazioni assistenziali, come l’indennità di accompagnamento, cittadini stranieri, senza carta di soggiorno ma legalmente presenti in Italia. La carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, è un tipo di permesso di soggiorno a tempo indeterminato che può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni. La «pregressa permanenza quinquennale» in Italia è il requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per “soggiornanti di lungo periodo”. Deve essere anche dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2015 fissato a 5.830,63 euro, 448,51 mensili per 13 mensilità) e che il cittadino straniero non sia pericoloso.

In sostanza la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso della Corte d’appello di Bologna, (del 20 settembre 2012). Tutto nasce dalla contestazione di un cittadino pakistano (K.S.) che il 1 maggio del 2009 si era appellato al Tribunale di Reggio Emilia per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione ed all’indennità di accompagnamento in quanto «cieco civile con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi». L’Inps si era opposto al riconoscimento proprio perché al cittadino pakistano (pur legalmente in Italia), mancava proprio la carta di soggiorno. La Consulta – chiamata a dirimere la vicenda proprio dai giudici bolognesi – ha ora stabilito che si ha diritto alla pensione e pure alle indennità accessorie. Un pronunciamento necessario per dirimere una vicenda giudiziaria saltata fuori molti anni fa (e non è neppure l’unica), visto che alla concessione del beneficio (la pensione e l’assegno di accompagnamento per invalidità), si era detto contrario proprio l’Inps. Di più: secondo una circolare dell’Istituto di previdenza (del 4 settembre 2013, messaggio n° 13983), l’accesso ai benefici di legge per gli invalidi deve essere concesso «agli stranieri anche non lungo-soggiornanti, solo per le prestazioni in relazione alle quali era intervenuta specificatamente una pronuncia di incostituzionalità del requisito del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti».

Resta ora da capire se e quanti (stranieri senza carta di soggiorno, ma legalmente presenti in Italia), potranno avvalersi di questa facoltà ribadita dalla Corte Costituzionale e gli eventuali costi complessivi per l’Inps. Del resto i giudici costituzionali, in questo caso, difficilmente si sarebbero potuti esprimere diversamente vista la giurisprudenza in materia. Resta il problema, ora, delle eventuali ricadute. Anche perché la patologia invalidante non è necessario che sia stata contratta o diagnosticata in Italia. Anche per questo motivo – spiegano fonti previdenziali – gli effetti potrebbero «profondamente incidere» sui conti dell’Istituto pubblico. Insomma, ora resta da vedere la “platea potenziale di applicazione” del pronunciamento della Consulta. E stimarne i costi attuariali. Bella grana per l’Inps e il governo. Fonte