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Equitalia nel panico: sbugiardati Orlandi e Padoan, arriva sentenza storica

By admin

April 22, 2015

Ultima Ora – Dopo l’ormai famosa sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale (la quale ha dichiarato incostituzionali le “promozioni” di funzionari dell’Agenzia delle Entrate a dirigenti, in quanto senza concorso pubblico, e di conseguenza ha giudicato come “inesistenti” gli atti da loro firmati e le cartelle Equitalia da essi scaturite), la renziana di ferro Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle Entrate, aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Gli atti sono validi, non si facciano spendere soldi inutili ai cittadini per i ricorsi”. “Tentare di impugnare gli atti – ha proseguito Rossella Orlandi – mi pare vergognoso, si fanno spendere soldi ai cittadini”

Anche il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, non era apparso preoccupato: “Non si intravedono rischi di invalidità degli avvisi e delle cartelle esattoriali emesse” da dirigenti dichiarati illegittimi dalla sentenza della Consulta (…). L’affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari si è rivelato uno strumento necessario per far fronte a carenze di organico dirigenziale delle Agenzie”.

A dispetto della sicumera di queste dichiarazioni, il governo Renzi si starebbe invece muovendo per una “sanatoria”, in modo tale da dribblare il problemino dell’incostituzionalità dei dirigenti bocciati dalla Consulta. Si parla per questo di un “Salva Equitalia” in arrivo. E oggi capiamo perché. E’ infatti arrivata la prima sentenza di tribunale che conferma la nullità di un atto firmato da uno degli ex dirigenti illegittimi! E’ stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano e riguarda un imprenditore che aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap ed Iva, il quale si era accorto molteplici della nullità dell’atto irregolare.

Di seguito, il testo della storica sentenza che di fatto sbugiarda la tranquillità esibita da Padoan e Orlandi: il problema c’è e il governo Renzi sembra davvero costretto a ricorrere a un provvedimento “Salva Equitalia”. Allo stato attuale, migliaia e migliaia di cartelle sembrerebbero davvero nulle. ps. qui il TESTO PER FARE RICORSO… a quanto pare non è né vergogno e né inutile. Dateci dentro! – FONTE

CTP di Milano, sez. 25, r.g. 2008/14, sentenza n. 3222/25/15, pronunciata il 31.03.2015, depositata in segreteria il 10.04.2015 Svolgimento del processo Con tempestivo ricorso il signor Alfa impugnava l’avviso di accertamento n. T9D012G05894 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Milano e relativo ad Irpef, Irap ed Iva per l’anno 2008, e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentire dichiarare l’illegittimità della pretesa tributaria e l’annullamento dell’atto impugnato. Deduceva il ricorrente l’inesistenza della notificazione dell’atto impugnato e la conseguente decadenza del potere impositivo dell’Ufficio, nonché la nullità dell’atto per violazione dell’art. 29 D.L. n. 78/2010, mancata indicazione del responsabile del procedimento ed irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, nonché, nel merito, per indeterminatezza dell’importo preteso ed illegittimità della verifica subita, violazione del principio del contraddittorio ed infondatezza dei rilievi operati dai verificatori. Si costituiva in giudizio l’Ufficio contestando la fondatezza del proposto ricorso e chiedendo la conferma dell’atto impugnato. All’udienza del 31/3/15 il ricorso veniva deciso come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di illegittimità dell’atto sollevata dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato. Rileva questa Commissione che la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l’avviso di accertamento impugnato, tale “Capo Area” Beta per delega del Direttore provinciale Gamma, non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b). Invero, risulta agli atti che proprio in relazione alla posizione, tra gli altri, del predetto Beta era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, D.L, 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012 n.44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un’area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell’ambito dell’organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso. Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito “all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica”. Ne consegue la nullità dell’atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti. Poiché l’accoglimento del ricorso consegue a pronuncia di incostituzionalità intervenuta solo successivamente alla proposizione del medesimo, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.