Ambiente e salute

Non più copie di cortesia in cancelleria: spese in più per gli avvocati

By admin

September 01, 2015

01/09/2015 – Com’è noto, all’art. 9 del D.L. n. 83/201, convertito in legge in data 05/08/2015, sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalita’ telematiche nonche’ per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita’, nonche’ per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi’ stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche’ ai sensi del periodo precedente.” Dalla lettura del testo dell’emendamento, peraltro poco chiaro, si è diffusa nell’Avvocatura la preoccupazione che il Ministero intendesse introdurre un “doppio binario” obbligatorio, ossia gravare gli avvocati dell’onere di depositare gli atti non solo per via telematica ma anche in forma cartacea; non più semplice “cortesia” quindi, ma vero e proprio obbligo. Il Ministero con un comunicato stampa del 4 agosto 2015, ha specificato che l’emendando decreto ministeriale avrà loscopo di assicurare una più corretta gestione delle copie cartacee che vengono depositate in cancelleria, a prescindere dai vari protocolli invalsi nella prassi dei vari tribunali. Tale provvedimento detterà alle cancellerie le regole su come acquisire e conservare il materiale cartaceo che verrà prodotto ai sensi della legge vigente (art. 16 bis D.L. 179/2012) mentre indicherà in maniera esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più accettate e gestite dalle cancellerie. Le cancellerie, quindi, saranno deputate ad accettare e gestire le sole copie cartacee che verranno depositate ai sensi dell’art. 16 bis (es: commi 8 e 9: “Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.”) ma sembra escluso (almeno così ci si auspica) il doppio binario obbligatorio. Fonte

Dai anche un’occhiata alle nostra pagina su Facebook  Se vuoi, puoi inviarci video, notizie o semplicemente scriverci attraverso un messaggio sulla nostra pagina Facebook, gli articoli saranno pubblicati solamente dopo poche  ore dal tuo invio!  Se ti è piaciuto l’articolo riportato, condividilo o lascia un commento, e facci sapere cosa ne pensi!  Continuate a navigare nel sito, attraverso le varie categorie o gli articoli correlati.

Mistero in Polonia, Trovato treno nazista carico d’oro (VIDEO):

http://www.videoscoop.info/funerali-casamonica-in-stile-il-53797

http://www.videoscoop.info/cosi-si-brucia-un-tumore-al-pancreas-38094

http://www.videoscoop.info/il-primo-ponte-in-acciaio-di-oltre-7-27582

http://www.videoscoop.info/parole-di-stima-telespettatore-in-27050

http://www.videoscoop.info/colpo-di-scena-de-luca-spiazza-tutti-25645

http://www.videoscoop.info/confessione-allucinante-di-d-amato-25409

http://www.videoscoop.info/caro-beppe-avevi-ragione-finalmente-24836

http://www.videoscoop.info/immigrati-a-ventimiglia-ecco-il-video-24035