Ambiente e salute

Divorzio, addio al mantenimento della moglie: lo afferma la cassazione

By admin

January 16, 2016

16/01/2016 – Con la sentenza n. 11879/2015 “La donna che può lavorare non ha diritto al sostentamento”. A quanto pare ai giudici non piace l’idea del mantenimento della donna giovane e ancora abile al lavoro. E, forse, non piace neanche più alle donne stesse questa situazione. Complice una differente condizione economica e sociale rispetto a quando furono scritte le norme del codice civile. Pertanto, nei tribunali si è sempre meno propensi nell’accordare assegni di mantenimento cospicui e superiori alle capacità del soggetto onerato (appunto, l’uomo). La Cassazione con la recente sentenza n. 11870/2015 confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che: «se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all’assegno da parte dell’ex marito». La Cassazione ha infatti affermato che l’art. 5 della l. n. 898/1970, dispone che «l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio dev’essere effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto». Ma la liquidazione dell’assegno va compiuta «tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio». Inoltre, nell’ambito di questo apprezzamento, occorre guardare non solo ai redditi e alle sostanze del richiedente l’assegno, ma anche a quelli dell’obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell’accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all’effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo. FONTE