Abruzzo

LA BANCA TI VENDELA CASA SENZA PASSARE DAL VIA: VERO O FALSO?

By andrea fisco

June 13, 2016

 

IO URLO IL VOSTRO SILENZIO

 LA BANCA VI VENDE LA CASA”SENZA PASSARE DAL VIA”: VERO O FALSO?

Torniamo a parlarne, ma ci sono notizie di cui non ci si stanca mai di discutere.

E’ entrato in vigore il d. lgs. n. 72/2016, meglio noto come “decreto mutui” che recepisce la direttiva europea 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio scorso.

Nel decreto, composto da solo 4 articoli viene introdotta in via definitiva la c.d. “clausola anti-insolvenza”, ossia la possibilità per le banche di vendere direttamente la casa di chi non paga le rate del mutuo senza passare dal tribunale.

In pratica la casa vi vende la casa “senza passare dal via”.  Vero o falso?

Vediamo in sintesi cosa prevede la legge.

Innanzitutto bisogna dire che il decreto è entrato in vigore, ma a condizioni più ristrette in quanto stabilite dai pareri delle commissioni parlamentari, che hanno ridimensionato il testo del provvedimento rispetto all’impianto iniziale.

Ed ecco le principali novità.

La clausola anti-insolvenza

Frutto dei “paletti” apposti dal Parlamento, la clausola anti-insolvenza, secondo il nuovo art. 120-quinquiesdecies, scatta soltanto in caso di mancato pagamento e non solo di ritardato versamento.

Costituirà inadempimento contrattuale del consumatore il non aver pagato 18 rate mensili del mutuo (e non 7 come inizialmente previsto) e, in tal caso, ma soltanto se le parti al momento della stipula del contratto di mutuo immobiliare, lo pattuiranno esplicitamente, potrà avvenire la restituzione o il trasferimento della proprietà dell’immobile per la morosità del mutuatario.

Avete capito bene: soltanto se le parti al momento della stipula lo pattuiranno esplicitamente. Perciò se questa clausola risulta effettivamente inserita e, si presume, pattuita allora la banca che ha erogato il mutuo è sollevata dall’onere di esperire il procedimento di espropriazione forzata, abbreviando così i tempi di recupero dei credito in sofferenza.

C’è da sottolineare peraltro che l’istituto di credito finanziatore “non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola”.  Da cui un’ennesima novità    ovvero la previsione di un consulente che assista il consumatore.

L’assistenza del consulente obbligatoria

L’inserimento della c.d. “clausola di inadempimento” deve essere oggetto di un accordo esplicito tra le parti, e al momento della sottoscrizione il consumatore deve essere assistito da un consulente che dovrà fornire, a titolo gratuito, un’informazione chiara e semplificata per permettergli di valutarne o meno la convenienza.

Inoltre, laddove si arrivi all’accordo, dovrà essere assicurata la piena indipendenza del perito nominato per stimare il valore dell’immobile. Il perito sarà scelto dalle parti di comune accordo, ovvero, in caso di disaccordo, “nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente”.

La legge in oggetto prevede dunque una specifica tutela del consumatore, ma non solo anche obblighi di informazione facenti capo alla banca verso il cliente/contraente.

Gli obblighi informativi

Il decreto di recepimento della direttiva Ue prevede infine precisi obblighi informativi nei confronti dei consumatori.

Le banche, infatti, hanno l’obbligo di fornire, su supporto cartaceo o comunque durevole, informazioni personalizzate e dettagliate ai consumatori attraverso la consegna del “Prospetto informativo europeo standardizzato” (PIES).

Il modulo va consegnato tempestivamente al consumatore, una volta che egli abbia fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze, o comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta.

Prima della conclusione del contratto, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere le proprie decisioni. Durante il periodo di riflessione, l’offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento.

Le banche (e gli intermediari) devono fornire al consumatore adeguati chiarimenti sui contratti di credito e sui servizi accessori proposti, in modo da permettergli di valutare se gli stessi sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

L’utilità di una corretta e approfondita comprensione della proposta

Questo tempo di riflessione rappresenta quindi una ulteriore arma per il consumatore e cittadino di proteggersi da raggiri o mezze verità che potrebbero poi rivelarsi fatali in caso di mancato soddisfacimento delle rate previste.

Se non vi sentite certi o sicuri di quanto vi stanno realmente mettendo sul piatto, ciò rappresenta un motivo ulteriore per rivolgersi all’Associazione Consumatori Avvocato in Famiglia o ad un’altra Associazione come la nostra alla quale chiedere di dare un’approfondita lettura del contratto di mutuo e di rendervi una consulenza professionale e specialistica sulla base della quale decidere se investire i vostri soldi.

Non sottovalutate il rischio di farvi derubare da una banca o una finanziaria, le Associazioni consumatori possono aiutarvi   a tenere i vostri soldi in tasca e/o a spenderli meglio, opportunità che oggi non vanno sottovalutate.

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