Abruzzo

EQUITALIA DEVE ESSERE

By andrea fisco

October 24, 2016

EQUITALIA  DEVE ESSERE  CHIUSA   

HA DISTRUTTO IL POPOLO ITALIANO  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .

I sistemi di esazione sono fuori legge e persecutori .

Troppi cittadini perdono un diritto fondamentale,

Il diritto alla difesa a causa delle azioni di totale blocco dei conti correnti

Notifica di  Equitalia

Nell’87% dei casi non è corretta

La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia è inesistente. Il compito di effettuare la notifica della cartella esattoriale è affidato ai soli ufficiali della riscossione o agli altri soggetti abilitati dal concessionario

La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente da Equitalia è inesistente. Il compito di effettuare la notifica della cartella esattoriale è affidato dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602/73 ai soli ufficiali della riscossione o agli altri soggetti abilitati dal concessionario.

È sulla base di questo assunto normativo che la Ctr dell’Emilia-Romagna con la sentenza n. 2005/8/15, depositata il 12 ottobre 2015, ha confermato la decisione del primo grado ritenendo inesistente la notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione.

Sul delicatissimo tema delle notifiche non si può non ricordare come, grazie alle modifiche apportate al citato articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, l’avvento della Pec e dell’obbligo di notifica degli atti tramite tale modalità ai titolari di partita Iva è destinato a cambiare radicalmente lo scenario.

Le notifiche dirette: presupposti normativi

Come già anticipato le notifiche delle cartelle di pagamento sono disciplinate dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, che, nella formulazione vigente, prevede che tali atti devono essere notificati «… dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario, ovvero previa convenzione tra il comune e il concessionario, dai messi comunali, o dagli agenti di polizia municipale». La notifica, continua la disposizione, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento.

Il legislatore, dunque, ha individuato espressamente e tassativamente i soggetti abilitati a effettuare la notificazione della cartella esattoriale, stabilendo che tali soggetti non possono essere che gli «uffici addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario».

Da ciò consegue che Equitalia, quale concessionario della riscossione ma non ufficiale della riscossione, è esclusa dal novero dei soggetti abilitati alla notifica diretta tramite posta.

Le posizioni della giurisprudenza

In applicazione di tale disposizione i giudici di merito sono pertanto ormai pacificamente orientati nel senso di dichiarare l’inesistenza della notificazione di una cartella di pagamento effettuata da un soggetto privo del relativo potere.

LA DECISIONE DELLA CTR EMILIA ROMAGNA

La Ctr Emilia-Romagna ha sottolineato la valenza patrimoniale della cartella esattoriale per il cittadino e, di conseguenza, la tassatività delle prescrizioni stabilite dal legislatore per garantire il ricevimento dell’atto da parte del destinatario e la certezza della notifica.

Secondo i giudici della Commissione tributaria regionale la conseguenza della notifica a mezzo posta di una cartella da parte di Equitalia è l’inesistenza della notificazione medesima poiché tale attività è riservata dal legislatore «esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione, che sono invece preposti alla fase riscossiva» (Ctr Bari n. 212 del 18 settembre 2013).

Alla medesima conclusione sono pervenute, negli ultimi anni, molte commissioni di merito, con una serie di decisioni tra cui quelle in commento, che hanno sempre concluso per la inesistenza della notificazione in esame.

I giudici tributari pugliesi, nella sentenza sopra richiamata, hanno rilevato l’inesistenza della notificazione effettuata via posta dall’agente della riscossione senza l’intermediazione di un soggetto abilitato, poiché la disposizione di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ammette altra interpretazione che quella letterale, secondo la quale la notifica per posta è riservata esclusivamente agli uffici che esercitano la potestà impositiva, con chiara esclusione degli agenti della riscossione, preposti solo alla fase successiva di riscossione.

Le conseguenze della sanzione della inefficacia, piuttosto che della nullità, delle notifiche dirette non sono di poco conto.

In primo luogo, la circostanza che la notifica non possa essere ritenuta esistente fa sì che di per sé la stessa non possa produrre alcun effetto processuale, primo fra tutti la (non) decorrenza del termine di 60 giorni per la proposizione della impugnazione avverso la cartella di pagamento.

In secondo luogo, qualificare la notificazione come inesistente anziché semplicemente nulla comporta che la stessa non possa produrre alcun effetto giuridico e, dunque, non sia neppure sanabile né per raggiungimento dello scopo (ai sensi dell’art. 156 cpc) né mediante rinnovazione della notifica (ai sensi dell’art. 291 cpc).

È infatti ormai pacifico che è passibile di sanatoria soltanto la notificazione nulla e non anche quella giuridicamente inesistente (in tal senso si veda Cassazione n. 1084/1996).

A oggi difetta, comunque, un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, la quale non ha mai direttamente affrontato la questione della legittimazione dell’agente della riscossione Equitalia, alla notifica diretta a mezzo del servizio postale a mio avviso.

Va infatti sottolineato che le pronunce di legittimità che di volta in volta, nei vari giudizi, vengono richiamate da Equitalia, non sono pertinenti né dirimenti sulla questione.

In mancanza di un intervento nomofilattico della Corte di Cassazione non si può, dunque, che concludere prendendo atto della inesistenza giuridica della notifica per posta effettuata direttamente dall’agente della riscossione e delle conseguenze processuali e sostanziali che da ciò possono derivare.

COME NON PAGARE EQUITALIA E VIVERE SERENI.

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