Ambiente e salute

La legge sulle mine antiuomo salvava i banchieri: Mattarella la rimanda indietro

By admin

October 27, 2017

28/10/2017 – Una norma che salvava dalle sanzioni penali i dirigenti di banche o comunque i finanziatori di produttori di mine antiuomo. Una legge, approvata dal Parlamento, che per il presidente della Repubblica non rispetta la Costituzione e per la prima volta nel suo mandato Sergio Mattarella l’ha rispedita alle Camere.

La legge contiene «misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo». Ma il provvedimento – si legge in un comunicato del Quirinale – presenta «profili di evidente illegittimità costituzionale». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto alle Camere, a norma dell’art. 74, primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione. E’ la prima volta che il presidente compie un atto del genere da quando è in carica. Un atto, va detto, che non è nemmeno indirettamente indirizzato contro qualche schieramento politico perchè la legge è stata approvata praticamente all’unanimità da tutti i gruppi della Camera.

Nella nota del Quirinale si sottolinea che «il provvedimento presenta, infatti, profili di evidente illegittimità costituzionale». «L’art. 6, comma 2, della normativa in esame, in contrasto con la finalità dichiarata, determinerebbe l’esclusione della sanzione penale per determinati soggetti che rivestono ruoli apicali e di controllo (per esempio i vertici degli istituti bancari, delle società di intermediazione finanziaria e degli altri intermediari abilitati); per altri soggetti, privi di questa qualificazione, sarebbe invece mantenuta la sanzione penale, che prevede la reclusione da 3 a 12 anni, oltre alla multa da euro 258.228 a 516.456.

Questo contrasta con l’art.3 della Costituzione che vieta ogni irragionevole disparità di trattamento fra soggetti rispetto alla medesima condotta. Inoltre la norma in questione, violando l’art. 117 della Costituzione, si pone in contrasto con le convenzioni di Oslo e di Ottawa a suo tempo ratificate con le leggi n. 106 del 1999 e n. 95 del 2011 che richiedono sanzioni penali per tutti i finanziatori degli ordigni vietati. La normativa in esame determinerebbe invece la depenalizzazione di alcune condotte oggi sanzionate penalmente. È appena il caso di sottolineare – conclude la nota del Quirinale – che la mancata promulgazione della legge non determina alcun vuoto normativo in quanto mantiene in vigore l’attuale regime sanzionatorio di carattere penale».

Una legge “lunga” 7 anni La legge sulle mine antiuomo è stata approvata in via definitiva il 3 ottobre, dopo sette anni di iter parlamentare. Prima firmataria è la senatrice Silvana Amati e il testo si ricollega alla Convenzione di Oslo che indica, tra le attività penalmente perseguibili, il supporto finanziario a produzione, stoccaggio commercio ed uso delle bombe a grappolo (cluster). La legge è stata fortemente sostenuta da numerose associazioni che hanno dato vita alla Campagna Italiana Contro le Mine. «La legge – aveva commentato la Rete per il Disarmo dopo la sua approvazione – prevede di fatto il divieto degli investimenti finanziari a favore di industrie che producono in Paesi terzi vietando, totalmente, a intermediari finanziari e creditizi, a fondazioni e a fondi pensione, di finanziare società che, direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate, svolgono attività di costruzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, ricerca tecnologica, utilizzo, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione e trasporto di mine anti-persona e di munizioni a grappolo o anche solo di parti di esse. Definendo, inoltre, le modalità di verifica e controllo da parte degli organismi di vigilanza. In particolare, all’art. 2, si prescrive che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli organismi di vigilanza emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati. Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l’elenco delle società operanti nei settori individuati dall’articolo 1, indicando l’ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco». – FONTE

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