Ambiente e salute

Nuova legittima difesa: cosa prevede la riforma di Salvini

By admin

March 07, 2019

07/02/2019 – Il testo della nuova legittima difesa ha ottenuto l’approvazione alla Camera dei Deputati; votati i primi 6 articoli. Quest’oggi si procederà alla votazione dei successivi 10 emendamenti e poi all’approvazione in Senato. La riforma della legittima difesa prevede pene più severe per i reati di furto, rapina e violazione di domicilio. La difesa privata sarà sempre legittima in caso di “grave turbamento”. Mentre il testo si avvicina all’approvazione definitiva, le forze di opposizione e l’Associazione nazionale dei magistrati parlano di un ritorno al far west che legittima la vendetta privata. Andiamo a vedere nel dettaglio le misure introdotte dal Ministro Salvini, articolo per articolo.

Nuova legittima difesa: approvati i primi 6 articoli La nuova legittima difesa voluta dal Vicepremier Salvini, è stata approvata alla Camera senza nuovi emendamenti. La riforma della disciplina della legittima difesa è una delle battaglie storiche della Lega e questa volta sembra che nulla possa ostacolarne l’approvazione definitiva, per la quale si aspetta la votazione in Senato.

Per il momento la Camera ha approvato i primi 6 articoli:

Nuova legge sulla legittima difesa: cosa dice l’articolo 1

Secondo l’articolo 1 del ddl presentato dalla Lega nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma (che deve essere legittimamente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa è sempre riconosciuta.

Ricapitolando, non è necessario che ci sia un’aggressione per potersi difendere, basta che sussista il pericolo o la minaccia di aggressione. Ad esempio, non per forza un ladro deve puntarvi la pistola addosso per potervi difendere, è sufficiente che questo affermi semplicemente di “essere armato” e di essere pronto ad utilizzare l’arma.

Articolo 2 della nuova legge sulla legittima difesa

È l’articolo 2 del disegno di legge però ad essere il punto centrale dell’intera riforma della legittima difesa. Questo, infatti, va a modificare l’articolo 55 del Codice Penale, che oggi recita:

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L’articolo 2 del disegno di legge sulla legittima difesa andrà a modificare quanto appena detto, escludendo la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52 del Codice Penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo (per eccesso di legittima difesa) dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento.

Vi è poi un’altra novità per la tutela di colui che si difende; nel dettaglio, il disegno di legge stabilisce che qualora questo venga assolto in sede penale non è responsabile neppure sul piano civile, quindi non è dovuto al risarcimento del danno da lui provocato nell’ambito della legittima difesa.

Inasprimento pene per furto e rapine

Se da una parte l’articolo 1 e 2, intervenendo rispettivamente sugli articoli 52 e 55 del Codice Penale, restringono il perimetro della punibilità derivato dall’eccesso colposo della legittima difesa, dall’altra gli articoli successivi intervengono per inasprire le pene per coloro che si rendono colpevoli di furti, rapine e violazioni di domicilio.

Ad esempio, l’articolo 3 del disegno di legge stabilisce che, in caso di furto in appartamento, sarà possibile ottenere la sospensione condizionale della pena solamente dopo aver completamente risarcito la vittima per i danni causati.

Per quanto riguarda laviolazione di domicilio, invece, la sanzione massima viene elevata a 4 anni di carcere; per il furto di abitazione, o anche per lo scippo, invece, la sanzione massima ammonta rispettivamente a 6 e 7 anni di carcere. Anche per la rapina la pena massima viene elevata a 7 anni di carcere.

Legittima difesa: massima priorità nei processi

Infine, l’ultimo articolo del disegno di legge interviene modificando il Codice di procedura penale, dando la massima priorità “ nella formazione dei ruoli di udienza” anche ai processi che si riferiscono ai delitti – o alle lesioni personali – di tipo colposo.

Inoltre, sempre in ambito processuale, qualora il giudice rilevi la legittima difesa viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore di coloro nei cui confronti “sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere”.

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo completo del disegno di legge sulla legittima difesa che trovate di seguito. Articolo 1 (Modifiche all’articolo 52 del codice penale)

1. All’articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 2 (Modifica all’articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Articolo 3 (Modifiche all’articolo 165 del codice penale)

1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)

1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 624-bis del codice penale)

1. All’articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 6 (Modifiche all’articolo 628 del codice penale)

1. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

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