{"id":19573,"date":"2016-01-15T14:55:40","date_gmt":"2016-01-15T14:55:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=19573"},"modified":"2016-01-15T16:23:34","modified_gmt":"2016-01-15T16:23:34","slug":"cassazione-e-reato-fotocopiare-libri-per-poi-venderli-a-terzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=19573","title":{"rendered":"Cassazione: \u00e8 reato fotocopiare libri per poi venderli a terzi"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/libri-fotocopiati-606x264.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-19574\" src=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/libri-fotocopiati-606x264.jpg\" alt=\"libri-fotocopiati-606x264\" width=\"606\" height=\"264\" srcset=\"https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/libri-fotocopiati-606x264.jpg 606w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/libri-fotocopiati-606x264-300x131.jpg 300w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/libri-fotocopiati-606x264-126x55.jpg 126w\" sizes=\"(max-width: 606px) 100vw, 606px\" \/><\/a>15\/01\/2016 &#8211; \u00c8 perseguibile penalmente il soggetto che riproduce attraverso fotocopie libri di testo destinati alla didattica allo scopo di venderli a terzi. Non rileva il fatto che il prezzo di vendita di ciascuna opera sia pari al costo dell\u2019operazione di riproduzione, cio\u00e8 al costo delle fotocopie.<br \/>\nLo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 47590, depositata il 2 dicembre del 2015.<br \/>\n[sociallocker id=18243]Nel caso in esame, il Tribunale di Piacenza, in primo grado, e la Corte di appello di Bologna, in secondo grado, accertavano la responsabilit\u00e0 penale del titolare di una copisteria, colpevole del reato di cui all\u2019articolo 171-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 633 del 1941, per aver riprodotto in copie fotostatiche opere letterarie destinante alla didattica, a fine di lucro.<br \/>\nAvverso la sentenza d\u2019appello, l\u2019imputato ricorreva per Cassazione, lamentando inosservanza o violazione della disposizione della legge di protezione del diritto d\u2019autore, sopra richiamata, per avere i giudici di merito ritenuto sussistente la responsabilit\u00e0 penale del ricorrente, pur in assenza di un fine di lucro dell\u2019attivit\u00e0 di riproduzione delle copie, elemento necessario per la realizzazione dell\u2019elemento soggettivo del reato in esame. Come chiarito dall\u2019imputato, le opere in questione erano poste in vendita ad un prezzo che non superava il costo ordinario delle fotocopie eseguite per la riproduzione dell\u2019opera, non realizzandosi in questo modo nessun sovrapprezzo e, dunque, nessun lucro.<br \/>\nLa Suprema Corte ha dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso e ha stabilito che \u201cl\u2019indiscussa destinazione alla vendita dei volumi indebitamente riprodotti dall\u2019imputato integra certamente l\u2019elemento psicologico del fine di lucro previsto dalla norma in questione\u201d.<br \/>\n\u201cTale specifica finalit\u00e0 \u2013 continua la Corte \u2013 ricorre ogniqualvolta il movente che abbia spinto il soggetto a delinquere sia stato legato alla possibilit\u00e0 di trarre dalla propria condotta illecita un qualche guadagno patrimoniale che sia finanziariamente apprezzabile\u201d.<br \/>\nPer cui, quand\u2019anche il prezzo di vendita fosse stato prossimo o coincidente al costo di riproduzione dell\u2019opera, la finalit\u00e0 commerciale, sottesa all\u2019intera operazione, vale di per s\u00e9 ad integrare il necessario fine di lucro, che non si identifica in una plusvalenza rispetto al costo dell\u2019operazione.<br \/>\nViolazioni di questo genere del diritto d\u2019autore se ne registrano a centinaia, soprattutto nelle citt\u00e0 universitarie, dove vi \u00e8 una pi\u00f9 alta concentrazione di studenti. Ed \u00e8 immediatamente comprensibile che l\u2019illecita attivit\u00e0 di riproduzione di libri di testo trae origine da una forte domanda in tal senso, originata dall\u2019elevato costo dei testi didattici, dalla necessit\u00e0 di continue versioni aggiornate, dall\u2019assenza di \u201cappendici\u201d che permettano l\u2019utilizzazione di copie non pi\u00f9 aggiornate e, dunque, inutilizzabili (lo sa bene uno studente, soprattutto di giurisprudenza).<br \/>\nIl fenomeno pu\u00f2 essere arginato soltanto attraverso iniziative volte a favorire l\u2019accesso ai libri di testo. Abbassare il prezzo dei libri o concedere a chi ha acquistato una copia brevi appendici di aggiornamento si potrebbe rivelare una mossa vincente contro chi sfrutta il \u201ccaro-libro\u201d, v\u00ecola il diritto d\u2019autore e reca un considerevole danno economico ad autori e case editrici. <a href=\"http:\/\/www.leggioggi.it\/2016\/01\/15\/cassazione-reato-fotocopiare-libri-per-poi-venderli-terzi\/\">FONTE<\/a>[\/sociallocker]<\/p>\n<div class=\"fb-comments\" data-href=\"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=19573\" data-numposts=\"5\" data-colorscheme=\"light\"><\/div>\n<p><strong><em>Sguici anche sulla nostra pagina FB: <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/lonesto.it\">Facebook <\/a>\u00a0Se vuoi, puoi inviarci video, notizie o semplicemente scriverci attraverso un <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/lonesto.it\">messaggio <\/a> sulla nostra pagina <a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/lonesto.it\">Facebook<\/a>, gli articoli saranno pubblicati solamente dopo poche \u00a0ore dal tuo invio! \u00a0Se ti \u00e8 piaciuto l\u2019articolo riportato, condividilo o lascia un commento, e facci sapere cosa ne pensi! \u00a0Continuate a navigare nel sito, attraverso le varie categorie o gli articoli correlati.<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>15\/01\/2016 &#8211; \u00c8 perseguibile penalmente il soggetto che riproduce attraverso fotocopie libri di testo destinati alla didattica allo scopo di venderli a terzi. 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