{"id":23312,"date":"2016-10-22T07:56:30","date_gmt":"2016-10-22T07:56:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=23312"},"modified":"2016-10-23T07:31:11","modified_gmt":"2016-10-23T07:31:11","slug":"23312","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=23312","title":{"rendered":"CONTINUA IL SAPERE CONDIVISO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/2013060510recupero-crediti.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-medium wp-image-23313 alignright\" src=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/2013060510recupero-crediti-300x300.jpg\" alt=\"2013060510recupero-crediti\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/2013060510recupero-crediti-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/2013060510recupero-crediti-55x55.jpg 55w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/2013060510recupero-crediti.jpg 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Questa pillola ha lo scopo di darvi appieno la visione della problematica legata all\u2019insolvenza . Se dobbiamo dei soldi ad una banca \/ finanziaria od a un creditore bisogna conoscere per difendersi.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Per annientare i nostri nemici dobbiamo conoscerli.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riscossione dei crediti: atto di diffida,<br \/>\ndecreto ingiuntivo, precetto.<br \/>\nLa procedura di riscossione di Equitalia<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Argomenti correlati: Recupero crediti, Titolo esecutivo, Decreto ingiuntivo, Diffida, Costituzione in mora, Interruzione prescrizione<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si pu\u00f2 recuperare un credito da un privato?<br \/>\nE&#8217; necessaria una diffida?<br \/>\nCos&#8217;\u00e8 un titolo esecutivo?<br \/>\nCome si ottiene un decreto ingiuntivo?<br \/>\nE&#8217; sempre valido il limite del quinto?<br \/>\nQuanto tempo passa? Quanto costa?<br \/>\nIl debitore risponde dell\u2019adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 cod. civ.): ci sono per\u00f2 differenze fra teoria e la pratica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter iniziare la riscossione dei crediti fra privati \u00e8 necessario poter contare su un titolo esecutivo: una attestazione che il credito esiste e che pu\u00f2 essere riscosso (titoli esecutivi giudiziali sono ad es. le sentenze, i decreti ingiuntivi; titoli esecutivi stragiudiziali gli assegni o un altro titolo di credito, .. ).<br \/>\nIl titolo esecutivo pi\u00f9 comune per le esigenze pratiche (es. per ottenere il pagamento di una fattura insoluta) \u00e8 il decreto ingiuntivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Diffida, ricorso, decreto ingiuntivo<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per poter procedere alla riscossione coattiva, cio\u00e8 forzata, di un credito sono necessari i seguenti passi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; inviare un atto di diffida e di costituzione in mora(una raccomandata a.r. indirizzata al debitore con la quale viene riassunta in forma chiara e dettagliata l&#8217;origine del credito \/ debito, eventuali acconti versati (senza dimenticare eventuali interessi o spese aggiuntive), la modalit\u00e0 di pagamento con la richiesta di pagamento entro il termine normalmente di 15 giorni; non \u00e8 necessario che la diffida sia scritta da un avvocato ma difficilmente ci si potr\u00e0 poi scostare dalla iniziale richiesta senza perdere credibilit\u00e0);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; proporre ricorso ex art. 633 c.p.c. al Giudice per ottenere (previa documentazione esaustiva del credito medesimo) il decreto ingiuntivo che, solitamente, non essendo provvisoriamente esecutivo non permette l&#8217;immediata aggressione dei beni del debitore;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; notifica del decreto ingiuntivo al debitore, attendere quindi i 40 giorni previsti per legge affinch\u00e9 il debitore possa esercitare la facolt\u00e0 di opporsi (l&#8217;opposizione apre un processo civile vero e proprio che comporta tempi e spese maggiori);<\/p>\n<p>&#8211; trascorso questo tempo, sempre se non interviene n\u00e9 opposizione n\u00e9 il pagamento, si deve formare il c.d. atto di precetto con cui si intima il pagamento, sempre con termine di minimo 10 gg. dalla notifica;<\/p>\n<p>&#8211; in caso di mancato riscontro positivo al precetto, si pu\u00f2 richiedere il pignoramento al tribunale (dopo aver verificato, normalmente tramite agenzie investigative specializzate nell&#8217;analisi patrimoniale del debitore, se il debitore ha beni immobili, veicoli, o conti correnti sufficienti per poter rifondere il debito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ln Italia (eccezione fatta per l&#8217;omesso versamento dei crediti tributari allo Stato) \u00e8 da oltre un secolo abolita la prigione per debiti &#8211; un p\u00f2 di storia &#8211; , e dunque se il debitore \u00e8 nullatenente il creditore non ha altro modo per tentare di farsi pagare che affrontare pi\u00f9 volte a distanza di anni la procedura appena descritta per tenere monitorata la situazione patrimoniale del debitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Quale pignoramento preferire?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge prevede diversi tipi di pignoramento:<br \/>\n1 pignoramento immobiliare (che riguarda immobili),<br \/>\n2 pignoramento mobiliare (che riguarda cose mobili, come gioielli, arredamenti, oggetti, .. ),<br \/>\n3 pignoramento presso terzi (di un qualsiasi credito che il debitore ha con terzi: si pensi ad un conto in banca, a un credito derivante da un lavoro svolto, allo stipendio, ..).<br \/>\nOgnuno di questi tipi di procedimento ha i suoi pro e contro che dovranno essere valutati caso per caso, anche se la forma pi\u00f9 efficace da un punto di vista dell&#8217;incasso effettivo e meno oneroso per le spese \u00e8 il pignoramento presso terzi (tipicamente: pignorare il conto in banca o lo stipendio).<br \/>\nSi tratta, \u00e8 bene saperlo, di una procedura che richiede tempi non brevi e, nelle fasi successive all&#8217;invio della diffida, l&#8217;assistenza di un legale, e costi ulteriori (es. per la messa all&#8217;asta dei beni pignorati).<br \/>\nPeraltro, solo chi la dura .. la vince!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>( ecco la filosofia delle finanziarie e recupero credito !!<\/strong><\/em>)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto costa?<br \/>\nL&#8217;avvocato sapr\u00e0 chiarire prima di iniziare tutti i costi: la trasparenza \u00e8 un diritto, anche per quel che concerne le spese.<br \/>\nIn generale, il decreto ingiuntivo &#8211; e in generale l&#8217;attivit\u00e0 di recupero giudiziale &#8211; ha costi che variano in proporzione dell&#8217;entit\u00e0 del credito: pi\u00f9 alto \u00e8 il credito da riscuotere, pi\u00f9 salgono i costi.<br \/>\nCos\u00ec, ad esempio:<br \/>\n\u2022 (Es.1) credito da riscuotere fra i 5.200 ed i 26.000 \u20ac<br \/>\n118,50 \u20ac di contributo unificato (tassa da pagare allo stato quali spese processuali forfetizzate)<br \/>\n27 \u20ac di marca da bollo (cd. iscrizione a ruolo)<br \/>\ncirca 540 \u20ac oltre IVA, 15% di spese generali e CNPA (cassa forense) per il legale<br \/>\n\u2022 (Es. 2) credito da riscuotere fra i 26.000 ed i 52.000 \u20ac<br \/>\n(225) ora 259 \u20ac di contributo unificato (tassa da pagare allo stato quali spese processuali forfetizzate)<br \/>\n27 \u20ac di marca da bollo (cd. iscrizione a ruolo)<br \/>\ncirca 1300 \u20ac oltre IVA, 15% di spese generali e CNPA (cassa forense) per il legale<\/p>\n<p><strong>Vanno valutati altres\u00ec<\/strong><br \/>\n&#8211; eventuali costi relativi all&#8217;indagine patrimoniale (ricerca conti correnti, ricerca immobili, ricerca posto di lavoro, ricerca autovetture, ..) da parte di una agenzia investigativa (almeno 200 &#8211; 300 \u20ac circa),<br \/>\n&#8211; eventuali costi notarili per la autentica delle scritture contabili (in media di circa 80 \u20ac)<br \/>\n&#8211; i costi connessi con l&#8217;asta (in caso di pignoramento mobiliare o immobiliare).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La (buona) notizia \u00e8 che \u00e8 stato introdotto con DL del 12 settembre 2014 numero 132 la possibilit\u00e0 per l&#8217;ufficiale giudiziario di ricercare con modalita&#8217; telematiche i beni da pignorare (anagrafe tributaria, compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l&#8217;acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l&#8217;individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti). (art. 492 bis c.p.c.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>E se devo riscuotere un credito da lavoro subordinato(pagamento della busta paga, TFR, ..)?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il lavoratore dipendente che agisce per recuperare un suo credito da prestazione lavorativa la strada \u00e8 (un p\u00f2) pi\u00f9 agevole: i tempi sono generalmente minori, non ci sono spese di contributo unificato (a patto che il lavoratore rispetti il limite di reddito attualmente fissato in 31.880 \u20ac circa, art. 75 TU spese di giustizia).<br \/>\nE&#8217; comunque utile, prima di agire in via esecutiva, spedire a mezzo raccomandata a.r. la diffida con messa in mora (cfr. supra) dove eventualmente verranno fatti salvi i diritti ulteriori (es. ore di straordinario, ..).<br \/>\nIl datore di lavoro NON pu\u00f2 decidere unilateralmente di ritardare \/ dilazionare \/ rateizzare \/ .. il pagamento di quanto dovuto: \u00e8 una prassi diffusa ma non vi \u00e8 alcuna normativa che lo consenta. In mancanza di accordo con il lavoratore le spettanze vanno liquidate entro il mese successivo alla maturazione del diritto o, in caso di TFR, di interruzione del rapporto lavorativo.<br \/>\nE&#8217; peraltro indispensabile avere copia delle buste paga per poter usufruire della procedura privilegiata appena descritta (altrimenti si potr\u00e0 sempre far ricorso alla procedura ordinaria).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Quanto dura l&#8217;attivit\u00e0 di riscossione?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La durata dell procedura non \u00e8 facilmente preventivabile e dipende ad es. anche dall&#8217;efficienza del(la cancelleria del) giudice competente. La completezza della documentazione da portare all&#8217;avvocato (comprensiva dei solleciti con relativi cedolini delle raccomandate, ..) e la pronta risposta ad eventuali richieste integrative sono essenziali per poter procedere velocemente.<br \/>\nMolti sono spaventati dai tempi ma in realt\u00e0 la decisione vera da prendere \u00e8 &#8220;Vale la pena tentare di recuperare giudizialmente?&#8221;.<br \/>\nUna volta deciso, prima si inizia prima si riscuote!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Si pu\u00f2 pignorare tutto il conto corrente dove confluisce la pensione o lo stipendio?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcuni crediti (pensione, stipendio, crediti alimentari..) sono pignorabili solo in parte per principi generali di civilt\u00e0.<br \/>\nLa pensione, come lo stipendio, \u00e8 quindi pignorabile solo per una parte, non rilevando per\u00f2 eventuali cessioni volontarie: \u00e8 infatti prevista l&#8217;impignorabilit\u00e0, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati (es crediti alimentari, cfr. sotto), della sola parte della pensione, assegno o indennit\u00e0 necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilit\u00e0 nei limiti del quinto della residua parte ( e del quinto dello stipendio).<br \/>\nIn caso di versamento sul conto corrente bancario o postale, si ritiene che possa essere pignorata l&#8217;intera somma perch\u00e8 \u201cil divieto di pignorabilit\u00e0 della pensione viene meno quando, una volta corrisposta, essa si confonde col patrimonio del percettore\u201d (Trib. Roma, 24 marzo 2000) o, pi\u00f9 precisamente per il caso che ci tocca, l&#8217;impignorabilit\u00e0 della parte di pensione idonea ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato non sopravvive al momento in cui \u201cle somme provenienti da trattamento pensionistico, (\u2026) una volta percepite dal debitore, nella specie, affluite su conto corrente del medesimo, perdono la loro specifica connotazione, rientrando nel patrimonio dell&#8217;obbligato\u201d (Trib. Bari, sez. II, n. 2946 del 4 ottobre 2010), che diviene pertanto liberamente aggredibile dai creditori; si segnala che in data 2 gennaio 2014 il Tribunale di Sulmona ha provato a contrastare tale indirizzo finora granitico, sostenendo la non pignorabilit\u00e0 di un conto corrente alimentato esclusivamente dalla pensione (ma si potrebbe ragionare secondo lo stesso principio anche per il conto alimentato solo dallo stipendio).<br \/>\nNon sono invece pignorabili, salvo eccezioni, i crediti cd. alimentari: gli alimenti sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge ad una persona<br \/>\n\u2022 con la quale vi sia un vincolo di solidariet\u00e0 familiare o di gratitudine (parenti, o l&#8217;autore di una donazione) e<br \/>\n\u2022 si trovi in stato di bisogno economico anche se per propria colpa (artt. 433 e segg. del codice civile).<br \/>\nIl credito alimentare non pu\u00f2 essere ceduto, rinunciato; compensato; non si prescrive, non \u00e8 sequestrabile, n\u00e9 pignorabile tranne per cause di alimenti e salva la decisione del giudice (ed \u00e8 escluso dalla massa fallimentare nei limiti di quanto necessario al sostentamento del fallito e della sua famiglia): per converso, \u00e8 intrasmissibile agli eredi dell&#8217;obbligazione alimentare, sia dal lato attivo che dal lato passivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto ai limiti della quota soggetta a pignoramento, il testo dell\u2019art. 545 c.p.c. recita come segue:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l&#8217;autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell&#8217;elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternit\u00e0, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.<br \/>\nLe somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennit\u00e0 relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.<br \/>\nTali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.<br \/>\nIl pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non pu\u00f2 estendersi oltre alla met\u00e0 dell&#8217;ammontare delle somme predette.&#8221;<br \/>\nIn sostanza l\u2019art. 545 del Codice di Procedura Civile stabilisce che il pignoramento \u00e8 consentito:<br \/>\na) nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari (cio\u00e8 anche OLTRE il 1\/5);<br \/>\nb) nella misura di un quinto per ogni altro credito (tributario compreso);<br \/>\nc) nel caso di simultaneo concorso di crediti aventi titoli di tipo diverso corrispondenti a quelli prima indicati (alimentari ed altri) il pignoramento non pu\u00f2 estendersi oltre la met\u00e0 delle retribuzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>E quali regole deve seguire il concessionario Equitalia nella riscossione dei debiti<\/strong><\/em><br \/>\n<em><strong>verso lo Stato?<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La riscossione dei debiti del cittadino verso lo stato \u00e8 regolamentato in maniera del tutto diversa. La legge che disciplina le esecuzioni esattoriali \u00e8 il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All&#8217;Agente di riscossione Equitalia sono legislativamente attribuite delle funzioni proprie di organismi pubblici. E per il recupero dei crediti dello Stato viene attribuito un potere ben pi\u00f9 efficace di quello in possesso dei privati per il recupero forzoso dei propri crediti.<br \/>\nSe il credito \u00e8 di un ente pubblico che conferisce il mandato all&#8217;agente di riscossione i tempi saranno completamente diversi e molto pi\u00f9 brevi rispetto a quelli necessari ad es. per ottenere un decreto ingiuntivo.<br \/>\nL\u2019ente inpositore procede alla formazione ed alla notifica dell\u2019avviso di accertamento. Se tale avviso non viene opposto nei termini di legge (variabili a seconda del tipo di imposizione) si ha la definitivit\u00e0 dell\u2019accertamento. Ci\u00f2 significa che successivamente, quando l\u2019agente inizier\u00e0 la sua attivit\u00e0 di recupero coattivo non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile contestare nel merito il tributo o l\u2019imposta per cui si procede.<br \/>\nFormato il ruolo esattoriale si procedere alla formazione ed alla notifica della cartella di pagamento.<br \/>\nSe non viene opposta nel termine di 60 gg. si ha trasformazione automatica in titolo esecutivo, con conseguente aumento del debito, dato che al capitale si aggiungono interessi di mora, somme aggiuntive e il cd. aggio di riscossione oltre spese per le procedure esecutive e le spese di notifica, nonch\u00e8 iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 sulla base del ruolo esattoriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base del ruolo divenuto esecutivo (perch\u00e9 non opposto ed anche quando pur essendo opposto non si \u00e8 ottenuta la sospensiva) l\u2019agente per la riscossione (Equitalia) procede alla notifica della intimazione di pagamento (assimilabile al precetto delle procedure ordinarie) con termine gg 5 per il pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine Equitalia procede con il pignoramento che per\u00f2, a differenza di quello che succede nelle esecuzioni immobiliari secondo la disciplina del codice (quelle ordinarie promosse dai privati) consiste direttamente nell\u2019avviso di vendita dell\u2019immobile di propriet\u00e0 del soggetto esecutato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tutto senza l&#8217;intervento del Giudice nella formazione degli atti impositivi.<br \/>\nInfatti il giudice delle esecuzioni interviene solo nel caso vi sia una opposizione o alla fine, dopo l&#8217;aggiudicazione, per la predisposizione del decreto di trasferimento in favore dell&#8217;aggiudicatario dell&#8217;immobile venduto all&#8217;asta da Equitalia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quello che \u00e8 importante porre in luce \u00e8 che se manca una cartella di pagamento regolarmente formata non pu\u00f2 esserci ipoteca esattoriale. Stesso principio vale per tutti quei casi in cui la cartella sia affetta da vizi relativi, ad esempio, di notifica, di intervenuta prescrizione o decadenza del diritto, etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto questo perch\u00e9 vi \u00e8 un principio in campo di riscossione e, pi\u00f9 in generale, in diritto tributario secondo cui la pretesa tributaria si forma legittimamente solo nel rispetto di una sequenza legislativamente e tassativamente prevista dalla legge.<br \/>\nSignifica che il procedimento ha l&#8217;anatomia di una catena, per cui, se uno degli anelli manca o \u00e8 debole si spezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 importante perci\u00f2, una volta venuti a conoscenza dell\u2019esistenza di una ipoteca legale sul proprio immobile, verificare con l\u2019aiuto di un professionista (avvocato o commercialista) che la sequenza sia stata rispettata. Se non avete impugnato nel merito l\u2019accertamento tributario (quando vi \u00e8 stato notificato l\u2019accertamento o il ruolo esattoriale che vi riguarda), e tutte le notifiche sono regolari, non vi \u00e8 molto da fare se non pagare, magari richiedendo la rateizzazione.<br \/>\nMa se la procedura \u00e8 affetta da uno dei vizi, vi \u00e8 modo di contestare il mancato rispetto di queste regole procedurali. Ed ottenere in tal modo la cancellazione dell\u2019ipoteca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Come conoscere l&#8217;esistenza di una ipoteca legale sul vostro immobile?<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tramite ispezione\/visura presso l&#8217;Agenzia del territorio ed anche online:http:\/\/www.agenziaterritorio.it\/?id=6112<br \/>\n\u00c8 inoltre necessario effettuare un accesso presso l&#8217;Agente di riscossione (Equitalia.it) per conoscere l&#8217;eventuale esistenza di ruoli\/cartelle di pagamento che, possibilmente, non sono state notificate, ovvero, non si ha memoria di averle ricevute.<br \/>\nL&#8217;indirizzo dove consultare il proprio &#8220;estratto conto&#8221; come lo chiama Equitalia, su internet e&#8217;:<br \/>\nhttp:\/\/www.equitaliaonline.it\/equitalia\/export\/sites\/default\/focuson\/34653455465.html<br \/>\nIn poche parole, se si hanno dei dubbi (magari dopo una eredita&#8217; o prima di un acquisto) e&#8217; possibile via internet conoscere nel dettaglio la propria posizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em style=\"font-weight: bold;\">Equitalia pu\u00f2 pignorare \/ espropriare<\/em>\u00a0\u00a0<strong><em>la prima casa?<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No (o, meglio, solo in casi limitatissimi).<br \/>\nL\u2019art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha modificato l\u2019art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973:<br \/>\n\u201cFerma la facolt\u00e0 di intervento ai sensi dell\u2019articolo 499 del codice di procedura civile, l\u2019agente della riscossione:<br \/>\na) non d\u00e0 corso all\u2019espropriazione se l\u2019unico immobile di propriet\u00e0 del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A\/8 e A\/9, \u00e8 adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;<br \/>\nb) nei casi diversi di cui alla lettera a), pu\u00f2 procedere all\u2019espropriazione immobiliare se l\u2019importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila euro. L\u2019espropriazione pu\u00f2 essere avviata se \u00e8 stata iscritta l\u2019ipoteca di cui all\u2019articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall\u2019iscrizione senza che il debito sia estinto.\u201d.<br \/>\nEquitalia non potr\u00e0 quindi procedere all\u2019espropriazione immobiliare se l\u2019immobile \u00e8 l\u2019unico di propriet\u00e0 del debitore, a condizione che lo stesso:<br \/>\n\u2022 sia adibito ad uso abitativo;<br \/>\n\u2022 il debitore vi risieda anagraficamente;<br \/>\n\u2022 non sia una abitazione di lusso o un fabbricato classificato nelle categorie catastali A\/8 e A\/9.<br \/>\nNello specifico, la norma in questione \u00e8 entrata in vigore il 22 giugno 2013; e per le procedure iniziate prima?<br \/>\nIl Ministero dell\u2019Economia con una nota del mese di maggio 2014 ha ritenuto che la norma in questione non avesse effetto retroattivo e che, pertanto, tutti i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno 2013 dovevano considerarsi validi ed efficaci.<br \/>\nE&#8217; peraltro intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 12 settembre 2014, n. 19270 con la quale i giudici di legittimit\u00e0 hanno avuto modo di precisare che la norma ha effetto retroattivo e, pertanto, si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 21 agosto 2013.<br \/>\nIn particolare, con tale pronuncia, la Corte ha chiarito che la lettera a) della disposizione novellata, mediante l\u2019espressione &lt;&gt;, non prevede un\u2019ipotesi di impignorabilit\u00e0 della prima casa, ma piuttosto \u00e8 volta a regolare l\u2019azione esecutiva dell\u2019agente della riscossione, in presenza di determinate condizioni.<br \/>\nDa tanto ne discende che, &lt;&gt;<br \/>\nAlla luce di tanto, \u00e8 stato cos\u00ec affermato il principio secondo cui &lt;&gt;.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ESEMPIO DI LETTERA DI DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Spettabile<br \/>\nNOME e COGNOME del debitore, indirizzo<br \/>\nraccomandata a.r.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(luogo e data di invio)<br \/>\nOGGETTO: richiesta di pagamento con effetti interruttivo della prescrizipne e costituzione in mora ex. art. 1219 c.c.<br \/>\nIl \/ la sottoscritto\/a NOME e COGNOME DEL FIRMATARIO formulo la presente per significare quanto segue:<br \/>\n1) in data &#8230; inviavo fattura n. &#8230; per aver eseguito senza alcuna lamentala &#8230; (in sintesi: breve descrizione del fatto con la specificazione della titolarit\u00e0 del credito vantato e gli eventuali inadempimenti contrattuali di controparte);<br \/>\n2) a tutt&#8217;oggi non risulta adempiuto il pagamento di ________ (somma esatta di denaro di cui ci si ritiene creditori) per Vostra esclusiva colpa dal momento che a nulla sono valsi i precedenti tentativi di sollecito a riguardo;<br \/>\n3) ad oggi la somma dovuts ammonta ad \u20ac &#8230; (capitale iniziale oltre agli interessi legali che ad oggi ammontano ad &#8230;, oltre alle spese successive pari ad \u20ac .. per (specificare quali spese accessorie: costo dell&#8217;invio della raccomandata, marca da bollo per il certificato di residenza al Comune, eventuali spese per l&#8217;indagine patrimoniale, ..),<br \/>\nTutto ci\u00f2 premesso e considerato, Vi comunico che ho deciso di costituirVi in mora, e con riserva di richiederVi il risarcimento ulteriore di tutti i danni occorsi, pertanto<br \/>\nVI INTIMO E DIFFIDO<br \/>\nanche quale atto interruttivo della prescrizione ed ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 1219 del Codice Civile ad adempiere al versamento di ________ (somma esatta di denaro di cui ci si ritiene creditori) entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente fatti salvi i maggiori danni ed interessi.<br \/>\nPotrete adempiere eseguendo il pagamento con bonifico a mezzo di conto corrente bancario intestato al sottoscritto (IBAN ________________) o mediante invio di assegno circolare intestato al sottoscritto all&#8217;indirizzo: .. .<br \/>\nVi significo inoltre che, qualora non ricevessi il Vostro positivo riscontro entro e non oltre il termine suddetto, agir\u00f2 come riterr\u00f2 pi\u00f9 opportuno per la tutela dei miei diritti ed interessi, con riserva di adire le competenti vie legali, per il rimborso delle spese, interessi di mora e risarcimento dei danni, con maggiori spese a vostro carico.<br \/>\nDistinti saluti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Firma<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Presidente protempore Andrea Fisco<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><strong>Chi volesse ulteriore materiale ne faccia richiesta a : a.fisco@avvocatoinfamiglia.com<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Un p\u00f2 di storia del recupero crediti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo diritto romano conosceva forme di tutela particolarmente aspre ed incisive: il riferimento \u00e8 alla legis actio per manus inectionem, contenuta all\u2019interno della legge delle XII tavole, primo corpus normativo scritto la cui emanazione risale al 449 a.C..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tutela creditoria nei confronti del debitore insolvente veniva in particolare garantita attraverso la costrizione in catene, presso la casa del creditore, del debitore per un periodo di sessanta giorni, decorso il quale lo stesso debitore (addictus) poteva essere venduto come schiavo, oppure ucciso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo a partire dal III sec. a.C. la condizione dell\u2019addictus fu mitigata, prevedendone la permanenza in stato di soggezione presso la casa del creditore, sino a che con il proprio lavoro non avesse provveduto a saldare il dovuto.<br \/>\nL\u2019abolizione della prigione per debiti \u2013 istituto prettamente civilistico e regolato sino a quel momento dal codice di procedura civile \u2013 \u00e8 convenzionalmente fatta risalire alla Legge 6 dicembre 1877, n. 4166.<br \/>\nLa legge, in realt\u00e0, non abrogava totalmente l\u2019istituto, mantenendo l\u2019arresto personale per le ipotesi di mancato pagamento dei risarcimenti civili conseguenza del danno da reato, ipotesi anche questa infine abrogata a seguito dell\u2019emanazione del codice penale nel 1931 che nov\u00f2 l\u2019intera materia del risarcimento civile per danno da reato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Unico caso residuo di prigione per debiti: si tratta di omesso versamento dell&#8217;IVA entro il 27 dicembre dell\u2019anno successivo a quello di riferimento se la somma dovuta \u00e8 superiore a 50.000 \u20ac &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">www.avvocatoinfamiglia.com; www.andreafisco.com<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">presidenza.nazionale@avvocatoinfamiglia.com; a.fisco@avvocatoinfamiglia.com<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/n.-verde-ultimo.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-23182\" src=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/n.-verde-ultimo-300x102.png\" alt=\"n-verde-ultimo\" width=\"300\" height=\"102\" srcset=\"https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/n.-verde-ultimo-300x102.png 300w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/n.-verde-ultimo-162x55.png 162w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/n.-verde-ultimo.png 386w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/LOGO-REGISTRATO-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-22738\" src=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/LOGO-REGISTRATO-1-300x85.jpg\" alt=\"LOGO REGISTRATO (1)\" width=\"374\" height=\"106\" srcset=\"https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/LOGO-REGISTRATO-1-300x85.jpg 300w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/LOGO-REGISTRATO-1-1024x288.jpg 1024w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/LOGO-REGISTRATO-1-195x55.jpg 195w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/LOGO-REGISTRATO-1.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 374px) 100vw, 374px\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Questa pillola ha lo scopo di darvi appieno la visione della problematica legata all\u2019insolvenza . Se dobbiamo dei soldi ad una banca \/ finanziaria od a un creditore bisogna conoscere per difendersi. Per annientare i <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=23312\" title=\"CONTINUA IL SAPERE CONDIVISO\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":23056,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[73,63,62,69,66,99,79,89,134,100,2416,2418,101,71,67,135,65,76,1,68,61,90,64,70,72,136,151,88],"tags":[4199,3756,3758,4032,3757,4116,4094,965,3506,1369,4198,4037,3702,158,4200,4196,4107,4197,184,2844,4124,4201,4195,608,480,3751,4029,3938,1295,3760],"views":2398,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23312"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23312"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23312\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23316,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23312\/revisions\/23316"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/23056"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23312"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23312"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}