{"id":23554,"date":"2016-11-14T09:21:35","date_gmt":"2016-11-14T09:21:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=23554"},"modified":"2017-04-03T08:16:06","modified_gmt":"2017-04-03T08:16:06","slug":"altro-giro-altra-corsa-sentenza-di-vittoria-dei-cittadini-contro-le-banche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=23554","title":{"rendered":"ALTRO GIRO ALTRA CORSA !  SENTENZA DI VITTORIA DEI CITTADINI CONTRO LE BANCHE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>ALTRO GIRO ALTRA CORSA !<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>SENTENZA DI VITTORIA DEI CITTADINI CONTRO LE BANCHE<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">L\u2019USURAIO BUSSA SEMPRE NEL MOMENTO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DELLA DIFFICOLTA\u2019<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">ECCO UN ALTRO TRIBUNALE CHE CONFERMA L\u2019USURA COMMESSA DALLE BANCHE ! NELL\u2019ISTANTE DELLA PATTUIZIONE .<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MUTUI E PRESTITI ? CONTROLLATE POI VALUTERETE SE PAGARE ANCORA O FARVI RISARCIRE .<\/p>\n<p><strong>Corte d\u2019Appello di Roma \u2013 Sentenza 7 luglio 2016, n. 4323<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Usurariet\u00e0 originaria di mutuo \u2013<\/strong><\/li>\n<li><strong>Applicabilit\u00e0 della disciplina antiusura nel caso di superamento della soglia nel solo tasso di mora \u2013<\/strong><\/li>\n<li><strong>Sussistenza \u2013<\/strong><\/li>\n<li><strong>Conseguenze della pattuizione del tasso di mora in misura superiore alla soglia \u2013<\/strong><\/li>\n<li><strong>Gratuit\u00e0 integrale del mutuo ai sensi dell\u2019art. 1815, 2\u00b0 comma, c.c.<\/strong><\/li>\n<li><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Usurariet\u00e0 originaria di mutuo \u2013 Applicabilit\u00e0 della disciplina antiusura nel caso di superamento della soglia nel solo tasso di mora \u2013 Sussistenza<\/em><\/strong><\/p>\n<div id=\"div-gpt-ad-1488814430090-0\">\n<script type=\"text\/javascript\" 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della causa, gli appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado con cui il Tribunale, nel giudicare sull\u2019<strong>opposizione ad un decreto ingiuntivo<\/strong>, emesso su istanza della Banca per il pagamento della somma di \u20ac 20.758,53 oltre interessi a decorrere dal 1.05.2004, in forza del contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 26.10.2000 e risolto a causa dell\u2019inadempimento della parte mutuataria, aveva accertato l\u2019<strong>usurariet\u00e0 degli interessi moratori<\/strong> pattuiti nell\u2019ambito del contratto di finanziamento suddetto ed aveva accertato la nullit\u00e0 della clausola contenuta all\u2019art. 7 del contratto di conto corrente stipulato con la medesima Banca e, per l\u2019effetto, aveva rideterminato in \u20ac 13.516.26 il residuo debito a titolo dei ratei scaduti ed insoluti del finanziamento, esclusi gli interessi moratori ed aveva, altres\u00ec, detratto la somma, a credito della cliente, di \u20ac 1.442,26 per lo scorporo di <strong>interessi anatocistici trimestrali<\/strong> non dovuti, in accoglimento dell\u2019eccezione di nullit\u00e0 della relativa clausola, sollevata dagli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti in solido al pagamento all\u2019opposta Banca della somma di \u20ac 12.074,73, \u201coltre interessi ulteriori, al tasso richiesto, convenzionale, dalla domanda giudiziale al saldo\u201d.<\/p>\n<p>Gli appellanti hanno lamentato la violazione degli artt. 1815, comma 2 e 1283 c.c..<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2873 alignright\" src=\"http:\/\/www.avvocatoinfamiglia.com\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/avvocatopertutti22-300x167.png\" alt=\"avvocatopertutti22\" width=\"429\" height=\"239\" \/><\/p>\n<p><strong>Il primo Giudice<\/strong> avrebbe, infatti, contraddittoriamente applicato sul residuo debito, all\u2019esito della compensazione con l\u2019indebito rilevato per <strong>anatocismo trimestrale<\/strong>, gli interessi moratori al tasso convenzionale, gi\u00e0 dichiarato usurario in violazione della prima norma ed aveva ritenuto applicabile la capitalizzazione annuale, considerata, comunque, una forma di anatocismo illegittimo al pari di quella trimestrale, in violazione della seconda norma sopra citata.<\/p>\n<p>Pertanto, gli appellanti hanno chiesto alla Corte adita di dichiarare che sulle somme effettivamente dovute decorrano interessi al solo tasso legale e di effettuare la compensazione con il credito residuo della Banca senza applicare alcuna capitalizzazione.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita la Banca contestando tutte le censure mosse dagli appellanti e proponendo appello incidentale, avverso il capo della sentenza che aveva respinto la sua accezione di inammissibilit\u00e0 delle domande riconvenzionali per difetto di allegazioni probatorie in sede di costituzione in giudizio ed avverso il capo della sentenza in cui il Tribunale aveva accertato la nullit\u00e0 della pattuizione di interessi moratori, in quanto usurari, nell\u2019ambito del contratto di finanziamento, nonch\u00e9 la nullit\u00e0 della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi nel contratto di conto corrente.<\/p>\n<p>La causa \u00e8 stata assunta in decisione all\u2019udienza del 8.01.2016, sulle conclusioni come sopra precisate dalle parti e con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..<\/p>\n<p>Relativamente all\u2019<strong>usurariet\u00e0 dei tassi di interesse previsti nel contratto di finanziamento<\/strong>, la consulenza tecnica, svolta in primo grado, ha evidenziato che mentre il tasso di interesse pattuito per la restituzione della somma era pari al 7,95%, in relazione agli interessi moratori era stato pattuito un tasso dell\u201911,95%, superiore alla soglia applicabile ai sensi della Legge n. 108\/96.<\/p>\n<p>La Banca, dal canto suo, lamenta che nella determinazione del tasso effettivamente applicabile all\u2019operazione e nel raffronto con il tasso soglia trimestralmente rilevato <strong>non dovevano essere computati gli interessi moratori<\/strong>, stante l\u2019impossibilit\u00e0 di applicare la disciplina antiusura per diversi motivi: la particolare natura e funzione di tali interessi che li rendono nettamente differenti da quelli corrispettivi; la circostanza che le rilevazioni trimestrali del TEGM ad opera del Ministero dell\u2019Economia per determinare il tasso soglia si riferiscono solo agli interessi corrispettivi e non anche quelli moratori; il rischio di favorire il debitore in maniera ingiustificata solo per essere tale.<\/p>\n<p>La questione dell\u2019<strong>assimilabilit\u00e0 degli interessi moratori a quelli corrispettivi<\/strong> ai fini della verifica dell\u2019<strong>usurariet\u00e0 del contratto di mutuo<\/strong> ha sempre costituito un argomento ampiamente dibattuto in giurisprudenza, anche alla luce delle recenti pronunce di merito e di legittimit\u00e0, assumendo una rilevanza speciale all\u2019interno dei procedimenti instaurati per l\u2019accertamento dell\u2019eventuale superamento della soglia d\u2019usura nei contratti di finanziamento sottoscritti dai clienti degli istituti di credito.<\/p>\n<p>Nonostante la Banca d\u2019Italia si sia pronunciata in maniera sfavorevole circa la comprensione del tasso di mora nel computo del tasso soglia, le sue determinazioni non hanno natura vincolante in questa materia e, dunque, costituiscono solo una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti.<\/p>\n<p>In tema di contratto di mutuo, l\u2019art. 1 della Legge n. 108\/96, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di l\u00e0 del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, <strong>riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori<\/strong>, con l\u2019unico limite della non applicabilit\u00e0 ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento dell\u2019entrata in vigore della Legge.<\/p>\n<p>Del resto, l\u2019art. 1 del D.L. n. 394\/2000 \u201cInterpretazione autentica della Legge n. 108\/96 contenente disposizioni in materia di usura\u201d, convertito in Legge n. 24\/2001 riconduce alla nozione di <strong>interessi usurari quelli convenuti \u201ca qualsiasi titolo\u201d<\/strong>: ci\u00f2 consente di considerare ricompresi nell\u2019ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori.<\/p>\n<p>Questa, d\u2019altro canto, \u00e8 la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 per cui non vi \u00e8 ragione per escludere l\u2019applicazione della disciplina antiusura anche nelle ipotesi di assunzione dell\u2019obbligazione di corrispondere interessi moratori (Cassazione, sentenza 22 aprile 2000, n. 5286) atteso che \u201cil ritardo colpevole non giustifica di per s\u00e9 il permanere della validit\u00e0 di un\u2019obbligazione cos\u00ec onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge\u201d (nello stesso senso anche le successive sentenze della Cassazione 17 novembre 2000, n. 14899 e 13 giugno 2002, n. 8442).<\/p>\n<p>Pertanto, ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art. 644 c.p. e dell\u2019art. 1815, comma 2, c.c., <strong>si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge<\/strong> nel momento in cui essi sono promessi o, comunque, convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora (Cassazione, sentenza 9 gennaio 2013, n. 350).<\/p>\n<p>In conclusione, l\u2019appello principale \u00e8 stato ritenuto fondato sia con riferimento all\u2019erronea applicazione dell\u2019interesse moratorio convenzionale al saldo determinato dal Tribunale a seguito delle compensazioni effettuate, in quanto l\u2019interesse moratorio, come \u00e8 stato chiarito, \u00e8 usurario e, quindi, illegittimo, sia con riferimento alla censura relativa all\u2019illegittima capitalizzazione annuale applicata dal Tribunale.<\/p>\n<p>Consulta il testo integrale\u00a0-&gt; <a href=\"http:\/\/www.avvocatoinfamiglia.com\/sentenze\"><span style=\"text-decoration: underline;\">Corte <\/span><\/a><span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"http:\/\/www.avvocatoinfamiglia.com\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/sentenza-mora-usuraria-.pdf\">sentenza-mora-usuraria<\/a> di Roma \u2013 Sentenza 7 luglio 2016, n. 4323<\/span><\/p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">www.andreafisco.com ; www.avvocatoinfamiglia,com<\/p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\">presidenza.nazionale@avvocatoinfamiglia.com<\/p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2707\" src=\"http:\/\/www.avvocatoinfamiglia.com\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/n.-verde-ultimo-300x102.png\" alt=\"n. verde ultimo\" width=\"300\" height=\"102\" \/><\/p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2450\" src=\"http:\/\/www.avvocatoinfamiglia.com\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/LOGO-REGISTRATO-CIRCOLARE-272x300.jpg\" alt=\"LOGO REGISTRATO CIRCOLARE\" width=\"272\" height=\"300\" \/><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/lonesto.it\/\">DIVENTA FAN DI L&#8217;ONESTO<\/a><\/strong><\/p>\n<div class=\"fb-comments\" data-href=\"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=23544\" data-numposts=\"5\" data-colorscheme=\"light\"><\/div>\n<div id=\"div-gpt-ad-1488814490227-0\"><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.googletagservices.com\/tag\/js\/gpt.js\">googletag.defineSlot('\/134284252\/lonesto\/lonesto-correlati', [660, 450], 'div-gpt-ad-1488814490227-0').addService(googletag.pubads()).setTargeting();googletag.pubads().enableSyncRendering();googletag.enableServices();googletag.display('div-gpt-ad-1488814490227-0');<\/script><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>ALTRO GIRO ALTRA CORSA ! 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