{"id":4416,"date":"2014-01-11T08:47:40","date_gmt":"2014-01-11T08:47:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=4416"},"modified":"2014-01-11T08:48:03","modified_gmt":"2014-01-11T08:48:03","slug":"canone-rai-illegal-perche-manda-i-bollettini-agli-over75-che-ne-sono-esentati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=4416","title":{"rendered":"CANONE RAI: &#8220;ILLEGAL&#8221; PERCHE\u2019 MANDA I BOLLETTINI AGLI OVER75 CHE NE SONO ESENTATI?"},"content":{"rendered":"<p>Come ogni gennaio che si rispetti, anche quest&#8217;anno impazza il tormentone sul canone Rai. Chi ne chiede l&#8217;abolizione, chi vorrebbe caricarne l&#8217;importo sulla bolletta della luce, in modo da farlo pagare a tutti gli italiani, e chi, senza troppe remore, semplicemente non lo paga. Ma, al di l\u00e0 delle discussioni, una cosa \u00e8 certa: se possiedi un apparecchio televisivo devi sborsare il denaro che serve a sostenere i canali della televisione pubblica nazionale. In pratica, perch\u00e9 scatti l&#8217;obbligo del pagamento \u00e8 sufficiente possedere un qualsiasi dispositivo potenzialmente in grado di ricevere il segnale dall&#8217;antenna tv.<br \/>\nA seguito del Link ufficiale della RAI, per\u00f2, se ne scoprono delle belle. Ad esempio: quanti sanno che gli over 75 sono esenti dal canone? Avete controllato se i vostri genitori o vicini di casa anziani sono mia stati informati di questo? Avete mai notato che arriva loro il bollettino anche se hanno superato i 75 anni di et\u00e0?<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/CANONE_RAI.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4417 alignleft\" alt=\"CANONE_RAI\" src=\"http:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/CANONE_RAI-300x180.jpg\" width=\"300\" height=\"180\" srcset=\"https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/CANONE_RAI-300x180.jpg 300w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/CANONE_RAI-91x55.jpg 91w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/CANONE_RAI-235x140.jpg 235w, https:\/\/www.lonesto.it\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/CANONE_RAI.jpg 663w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>AVETE NOTATO CHE NEL BOLLETTINO DEL CANONE E\u2019 INDICATO IL CODICE FISCALE DEL CITTADINO, QUINDI LA RAI POTREBBE TRANQUILLAMENTE CONTROLLARE L\u2019ETA\u2019 DELL\u2019UTENTE ED EVITARE CHE QUESTO POSSA PAGARE ERRONEAMENTE.<\/p>\n<p>PERCHE\u2019 LO STATO LASCI ACHE LA RAI FACCIA DELLE PUBBLICITA\u2019 INGANNEVOLI? PERCHE\u2019 LA RAI NON SPIEGA DURANTE LE SUE INGURADABILI PUBBLICITA\u2019 CHE ESISTONO CATEGORIE DI CITTAIDNI ESENTI DA QUESTA ODIOSA GABELLA?<\/p>\n<p>Abolizione del canone RAI per soggetti di eta\u2019 pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248.<\/p>\n<p>Per avere diritto all\u2019esenzione occorre:<\/p>\n<p>&#8211; aver compiuto 75 anni di eta\u2019 entro il termine di pagamento del canone;<br \/>\n&#8211; non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;<br \/>\n&#8211; possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita\u2019 (euro 6.713,98 annui).<\/p>\n<p>Per reddito si intende la somma:<\/p>\n<p>\u2022 del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l\u2019anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;<br \/>\n\u2022 dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonch\u00e9 i proventi di quote di investimenti;<br \/>\n\u2022 delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonch\u00e9 quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;<br \/>\n\u2022 dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.<\/p>\n<p>Viceversa, sono esclusi dal calcolo:<br \/>\n1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);<br \/>\n2) il reddito dell\u2019abitazione principale e relative pertinenze;<br \/>\n3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni<br \/>\n4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.<\/p>\n<p>NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all\u2019anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che puo\u2019 essere scaricato dal sito Internet dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n<p>www.agenziaentrate.gov.it<\/p>\n<p>oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.<\/p>\n<p>La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:<\/p>\n<p>Agenzia delle Entrate<br \/>\nDirezione Provinciale I di Torino<br \/>\nUfficio territoriale di Torino 1<br \/>\nSportello S.A.T.<br \/>\nCasella postale 22<br \/>\n10121 \u2013 Torino (To)<\/p>\n<p>oppure consegnata agli uffici territoriali dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita\u2019 di compilazione della dichiarazione e all\u2019istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell\u2019Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre e\u2019 a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000.<\/p>\n<p>Per avere diritto all\u2019esenzione annuale per l\u2019anno 2013 e\u2019 necessario aver compiuto 75 anni (o un eta\u2019 superiore) entro il 31\/01\/13.<br \/>\nColoro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell\u2019anno devono aver compiuto 75 anni di eta\u2019 entro il 31\/07\/13.<br \/>\nAnche in questo caso l\u2019Agenzia delle Entrate effettuera\u2019 i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta\u2019 e di reddito.<\/p>\n<p>La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra\u2019 essere effettuata tramite l\u2019apposito modulo che puo\u2019 essere scaricato dal sito Internet dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n<p>www.agenziaentrate.gov.it<\/p>\n<p>oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.<\/p>\n<p>La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:<\/p>\n<p>Agenzia delle Entrate<br \/>\nDirezione Provinciale I di Torino<br \/>\nUfficio territoriale di Torino 1<br \/>\nSportello S.A.T.<br \/>\nCasella postale 22<br \/>\n10121 \u2013 Torino (To)<\/p>\n<p>oppure consegnata agli uffici territoriali dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>Naturalmente le domande di esenzione\/rimborso presentate prima del 19\/9\/2010 &#8211; non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall\u2019Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo \u2013 in presenza dei requisiti di eta\u2019 e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall\u2019Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l\u2019Agenzia delle Entrate provvedera\u2019 ad informare l\u2019utente.<\/p>\n<p>Nelle annualit\u00e0 successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell\u2019agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti pi\u00f9 in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sar\u00e0 comunque tenuto al versamento del canone.<\/p>\n<p>Da ultimo si fa presente che l\u2019aticolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di \u201cimporto compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualita\u2019 evasa\u2019. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall\u2019art. 76 del DPR n. 445 del 2000. <a href=\"http:\/\/bastacasta.altervista.org\/p8587\/\">Fonte<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.abbonamenti.rai.it\/Ordinari\/Esonero75.aspx\">FONTE INFO RAI<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Come ogni gennaio che si rispetti, anche quest&#8217;anno impazza il tormentone sul canone Rai. 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