{"id":450,"date":"2013-07-03T16:54:00","date_gmt":"2013-07-03T16:54:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=450"},"modified":"2013-07-03T16:54:00","modified_gmt":"2013-07-03T16:54:00","slug":"m5s-via-al-nuovo-glass-steagall-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=450","title":{"rendered":"M5S: Via al nuovo Glass-Steagall Act"},"content":{"rendered":"<div><span>Il Movimento 5 Stelle presenta un Disegno di Legge per la separazione  delle banche commerciali da quelle di affari, e contribuire cos\u00ec a  risolvere il corto circuito economico-finanziario che ha portato  all&#8217;impoverimento dell&#8217;economia reale, che ha avuto come conseguenza il  commissariamento delle democrazie.<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<p><\/p>\n<div>DISEGNO DI LEGGE D&#8217;iniziativa dei senatori VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA.\u00a0<\/div>\n<div>___________________________\u00a0<\/div>\n<div>DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL&#8217;ORDINAMENTO BANCARIO ATTRAVERSO LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVIT\u00c0 BANCARIE COMMERCIALI DA QUELLE SPECULATIVE _________________________\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Onorevoli Colleghi, con il presente disegno di legg e si dispone la delega al Governo per la riforma dell&#8217;ordinamento bancario attraverso la separazione delle attivit\u00e0 bancarie commerciali da quelle speculative. Ci\u00f2, al fine di tutelare le attivit\u00e0 finanziarie di deposito e di credito inerenti l\u2019economia re ale e differenziarle da quelle legate all\u2019investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, anche mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente di cui al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385 &#8211; testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>E&#8217; in atto una grave crisi economica a livello globale che ha minato e sta minando, oltre ai salari delle famiglie, la base produttiva di innumerevoli attivit\u00e0 imprenditoriali ed industriali del nostro paese: Assistiamo al collasso delle imprese e delle famiglie, alla revoca dei crediti, al diniego da parte degli istituti di credito nella concessione di nuovi crediti, ad un aumento vertiginoso delle procedure concorsuali e a disastrosi tagli o ccupazionali. Si tratta di una crisi che ha un carattere strutturale e trova la sua radice nelle disfunzioni del sistema bancario &#8211; finanziario e nel suo contrastato rapporto con la c.d. economia reale. Gli organi di vigilanza nazionali e internazionali ed i mercati finanziari hanno contribuito a generare la crisi principalmente attraverso la creazione di un eccesso di rischio ed a prolungarla attraverso l\u2019assorbimento di fondi pubblici destinati ai salva taggi bancari che avrebbero potuto avere una diversa e pi\u00f9\u2019 efficace destinazione. Il funzionamento del sistema bancario, con le sue pericolose ripercussioni sulla economia reale, rappresenta uno dei pi\u00f9 seri problemi strutturali che il capitalismo contemporaneo si trova oggi a fronteggiare.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Con l\u2019ondata di fusioni e di acquisizione res e possibile dalla deregolamentazione gli istituiti bancari sono diventati grandi a tal punto che il loro fallimento viene considerato come una eventualit\u00e0 tanto disastrosa da utilizzare i soldi dei contribuenti per evitarlo. Non sono le banche di piccole e medie dimensioni, i piccoli istituti operativi che raccolgono risparmi privati delle famiglie e danno credito principalmente alle attivit\u00e0\u2019 economiche del territorio ad avere creato la crisi, bens\u00ec i grandi gruppi bancari che hanno abdicato alla funzione di sostegno alla economia per dedicarsi alla finanza speculativa, alimentata da banche di investimento internazionali, e consentita nel recente passato da alcune zone di ombra di applicazione delle norme prudenziali. I problemi nel sistema bancario e cred itizio, sono nati proprio quando le banche hanno smesso di fare le banche ed hanno cominciato a fare i &#8220;TRADERS&#8221;. Per questo motivo bisogna ritornare al pi\u00f9 presto alla netta separazione tra banche commerciali e banche d&#8217;investimento: le prime devono torna re a raccogliere il denaro dei risparmiatori a favore del credito alle piccole imprese ed investire i risparmi depositati dai correntisti a servizio della economia reale remunerando i depositi e concedendo i prestiti; le seconde dedicarsi a fare le loro sc ommesse e le loro speculazioni senza rischiare a scapito dei correntisti. Dopo lo scoppio della questione riguardante il Monte dei Paschi, il tema della separazione tra funzioni commerciali e quelle di investimento di una banca \u00e8 tornata prepotentemente di attualit\u00e0.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Anche la Bce si \u00e8 fatta carico del problema, tanto da decidere di accelerare sulla strada di una chiarificazione che sembra ormai ineludibile, con il chiaro obiettivo di evitare che i salvataggi riguardanti il sistema bancario vadano a riverber arsi sui contribuenti e di fare in modo che le banche non possano usare i depositi dei risparmiatori nell\u2019espletamento di operazioni che comportino rischi. Va ricordato che il tema non \u00e8 discusso solo nel vecchio continente, ma anche al di l\u00e0 dell\u2019oceano, tanto che Sandy Weill, fautore dell\u2019abrogazione della legge Glass &#8211; Steagall, che prevedeva la separazione bancaria, alcuni mesi fa non ha avuto eccessive remore ad ammettere lo sbaglio compiuto tanto da auspicare il ritorno ad una separazione netta e comple ta tra le banche d\u2019affari e quelle commerciali. La separazione delle attivit\u00e0 bancarie, disposta negli Stati Uniti dalla famosa Glass &#8211; Steagall Act varata sotto la presidenza Usa di Franklin Delano Roosevelt nel 1933, che pose fine agli eccessi finanziari a ll&#8217;origine della Grande Depressione, \u00e8 servita a contenere gli eccessi della finanza e l&#8217;azzardo morale dei banchieri, la cui avidit\u00e0 e sete di guadagno ha causato la crisi pi\u00f9 grave, pi\u00f9 acuta e generalizzata della grande depressione del 1929, con l&#8217;econo mia ancora non globalizzata.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>L&#8217;abrogazione del principio di Glass &#8211; Steagall, avvenuta su pressione delle banche di affari sull&#8217;amministrazione Clinton, \u00e8 stata la principale causa dei dissesti e dei disastri finanziari, che anche in Italia hanno mietuto vit time tra famiglie ed imprese. Da quando \u00e8 esplosa la bolla dei derivati \u2013 strumenti iper &#8211; speculativi completamente slegati dagli investimenti produttivi, dirottando risorse dall&#8217;economia reale ad un vera e propria bisca mondiale \u2013 il rischio del fallimento delle banche ha portato i Governi e le banche centrali ad una serie di salvataggi a spese della collettivit\u00e0. Con la legge del 1933, voluta dal presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, si sanciva la netta divisione tra le banche dedicate al credito alle famiglie, da un lato, e le banche che giocano in borsa con i soldi degli investitori, dall\u2019altro. La separazione serviva ad evitare che il fallimento dell\u2019intermediario comportasse altres\u00ec il fallimento della banca tradizionale, impedendo di fatto che l\u2019economia reale fosse esposta direttamente al pericolo di eventi negativi prettamente finanziari.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span>Tr<\/span>a le prime misure per fronteggiare la crisi finaziaria del 1929 vi fu l&#8217;introduzione di una netta separazione tra attivit\u00e0 bancaria tradizionale e attivit\u00e0 bancaria di investimento. Le due attivit\u00e0 non potevano essere esercitate dallo stesso intermediario, lo scopo era quello di evitare che il fallimento della parte speculativa (attivit\u00e0 d&#8217;affari) trascinasse al default anche quella tradizionale &#8220;c ommericiale&#8221; dove vi erano i depositi e i crediti destinati alle attivit\u00e0 economiche reali (mutui per l&#8217;edilizia, finanziamenti per le aziende produttive&#8230;) La legge fu abrogata in USA nel 1999 e applicata all&#8217;intero sistema finanziario trans &#8211; nazionale. U n effetto: nel 2007 la bancarotta del mercato dei mutui subprime cre\u00f2 una crisi di liquidit\u00e0 che si trasmise al sistema creditizio reale, creando ci\u00f2 che abbiamo sott&#8217;occhio tuttora. All&#8217;indomani dello scoppio della bolla finanziaria statunitense nel perio do 2008 &#8211; 2010, a livello mondiale si \u00e8 cercato di studiare nuove formule di architettura delle banche e di convergere sulla salvaguardia dei risparmiatori, cio\u00e8 coloro che compongono la base su cui i traders hanno transitato senza l&#8217;obbligo del rispetto di alcuna norma specifica del mercato finanziario.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Gli Stati uniti corsero ai ripari sottoscrivendo il Dodd &#8211; Frank Act, nel quale venne inserita la Volcker Rule, sezione specifica pensata col fine di evitare che le banche, che svolgono anche attivit\u00e0 di tipo c ommerciale, utilizzino i depositi dei propri clienti per fare trading sui mercati finanziari attraverso operazioni rischiose. Purtroppo, ad oggi, la Volcker Rule non risulta ancora essere stata attivata. Anche il Rapporto Liikanen, scritto da un gruppo di esperti gudati da Erkki Liikanen &#8211; Presidente della banca centrale finlandese, fa intuire una timida volont\u00e0 di dissociarsi dalle pratiche piratesche degli operatori finanziari: sono considerate, per la separazione delle attivit\u00e0, solamente le banche che h anno un volume significativo di attivit\u00e0 di trading (sopra 100 miliardi) o con una quota consistente di attivit\u00e0 di trading sul totale (tra il 15 e il 25%), ossia la non obbligatoriet\u00e0 della cessazione delle banche universali, solo una separazione giuridic a all\u2019occorrenza.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Quindi, in mancanza di norme vigenti, nel 2012 abbiamo assistito ai seguenti scandali finanziari: JP Morgan 2 miliardi di dollari di perdite in scomesse derivate; in USA venne scoperta la manipolazione del Libor\/Euribor (il tasso di scont o che regola tutti i prestiti dai mutui a quelli al consumo in USA &#8211; libor &#8211; ed in Europa &#8211; Euribor &#8211; ) da parte delle grandi banche per finanziare le perdite dei derivati, venne alla luce che Honk Kong Shangai Banking (HSBC) ricicl\u00f2 7 miliardi di narco &#8211; dol lari (scandalo rivelato da una commissione del Senato USA). In Italia con il Testo Unico Bancario del 1993 \u00e8 stata di fatto rimessa in piedi una commistione tra Banche commerciali e Banche d\u2019affari, abolendo la Legge Bancaria del 1936 con cui fu introdott o in Italia lo standard americano della Legge Glass \u2013 Steagall; In particolare con il processo che va dalla legge Amato (1992) alla legge Draghi (1998) si \u00e8 passati ad un regime in cui, abolite le specializzazioni, le Banche sono diventate Banche universal i, e cio\u00e8 fanno tutto, compresa l\u2019attivit\u00e0 bancaria di affari. Il Fondo di Tutela dei depositi si trova a proteggere banche che mettono a repentaglio i risparmi dei cittadini speculando sui mercati finanziari con la loro divisione investment . Nel vecchio c ontinente, tra il 2012 e il 2013, c&#8217;\u00e8 stato un discreto interesse a introdurre qualche protezione all&#8217;interno di ciascun mercato finanziario nazionale attraverso la presentazione di progetti di legge. In Francia, appunto, entra in vigore nella primavera de l 2015 la legge sulla separazione delle banche, che, per\u00f2, non pregiudica l&#8217;universalit\u00e0 degli istituti bancari, ovvero la banca madre deve creare una filiale ad hoc ove ricondurre le speculazioni sul mercato che superano una soglia individuata normativamente. Sono comunque previsti due organi di controllo, risoluzione e prevenzione, ciascun istituto dovr\u00e0 dotarsi di un \u201cpiano preventivo\u201d di soluzione che indichi come l\u2019Autorit\u00e0 di supervisione possa intervenire in caso di pericolo di defaut . Il Governo federale tedesco ha deciso di seguire l&#8217;esempio dell&#8217;esecutivo transalpino, introducendo, per le banche, la separazione legale tra l\u2019attivit\u00e0 di credito e quella di tra ding finanziario sopra una certa soglia, mantenendole sotto la stessa holding , e non penalizzando affatto la speculazione.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Per\u00f2 questo disegno di legge affronta anche la questione della responsabilit\u00e0 individuale: la violazione dei fondamentali obblighi di gestione del rischio da parte di dirigenti di banche ed assicurazioni \u00e8 punita con la detenzione fino a cinque anni oppure con una sanzione pecuniaria.\u00a0<\/div>\n<div>Per altro verso, invece, si dirigono le disposizioni del recente progetto di legge inglese riguardo la divisione delle attivit\u00e0 economico &#8211; finanziarie, che mirano ad introdurre la gi\u00e0 richiamata separatezza tra i due principali ambiti dell\u2019operativit\u00e0 bancaria, affinch\u00e9 le attivit\u00e0 dirette ai privati e alle piccole e medie imprese (individuate nel progetto c ome \u201c core business \u201d) siano tenute distinte da quelle esposte a maggiore rischio e come tali suscettibili di un\u2019incidenza globale sul sistema finanziario. Preso atto del panorama mondiale, questo progetto di legge, dunque, si offre come opportunit\u00e0 di origi ne certa delle operazioni finanziarie speculative.\u00a0<\/div>\n<div>Tali pratiche ambigue non sarebbero potute accadere se vi fosse stata una divisione totale e netta tra i due rami operativi di una banca, primo perch\u00e9 non vi sarebbero stati fondi per concludere siffatte o perazioni, secondo non avrebbe coinvolto i depositi costituiti con le attivit\u00e0 produttive reali (industria e commercio). Il governo deve solo proteggere gli investimenti nell&#8217;economia fisica (reale) e non fornire linee di credito alle banche senza che que ste abbiamo preventivamente separato le loro attivit\u00e0. Es. 3,9 Miliardi di Euro erogati a MPS a fronte di indecifrabili perdite verso progetti derivati Santorini e Nomura.\u00a0<\/div>\n<div>Prima il governo sottopone MPS ad una &#8220;radiografia&#8221; finanziaria per porre in luce le attivit\u00e0 speculative e commerciali, poi si divide in due la banca, quindi la parte commerciale riceve fondi pubblici per garantire depositi e prestiti erogati, l&#8217;altra parte verr\u00e0 fatta fallire in modo controllato (gran parte dei debiti dovranno essere &#8220;c ancellati&#8221;). L&#8217;Italia pu\u00f2 iniziare una nuova fase tornando all&#8217;origine per evitare l&#8217;azzardo morale dei banchieri e restituire la vera funzione creditizia, volta a raccogliere il risparmio per poterlo impiegare con prudenza, come volano principale dell&#8217;eco nomia. La separazione tra le banche ordinarie (commerciali) da quelle (di affari) che operano sui mercati speculativi, oltre ad evitare che famiglie, imprese e comuni risparmiatori possano pagare il conto per l&#8217;avidit\u00e0 dei banchieri adusi a generare bolle speculative mondiali, avrebbe la funzione di far uscire il Paese dalla cultura del guadagno facile giocando d&#8217;azzardo sui mercati, vera e propria ubriacatura collettiva che ha catturato i legislatori di tutto il mondo al mito della ricchezza senza sacrific i, con o spregiudicato utilizzo dei derivati e la creazione del denaro dal nulla.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>L&#8217;economia reale, ed il sudore del risparmio non possono essere fagocitati dalla finanza speculativa; per questo \u00e8 urgente pi\u00f9 che mai ripristinare quella muraglia cinese che separi la finanza speculativa di banche e banchieri di affari, che hanno fatto affari con i soldi dei correntisti e dei risparmiatori, dalle banche commerciali che prestano all&#8217;economia reale. Il riconoscimento del ruolo delle Banche commerciali sarebbe u n vero strumento per la crescita e la ripresa economica, perch\u00e9 permetterebbe di distinguere gli investimenti destinati alle attivit\u00e0\u2019produttive dai fondi immessi nel sistema bancario solo per coprire le perdite della speculazione. Se le Banche venissero n uovamente separate, come disponeva il testo unico bancario del 1936, si creerebbe un nuovo ordine finanziario e gli speculatori sarebbero lasciati alla loro sorte senza compromettere i flussi finanziari connessi alle attivit\u00e0 della economia reale ed i nuov i crediti emessi non finirebbero nel grande gioco d\u2019azzardo della finanza speculativa. Per far fronte alla crisi economica in atto \u00e8 urgente garantire l\u2019accesso al credito alle famiglie ed alle imprese e ridimensionare, con gli opportuni strumenti legislat ivi, il potere della finanza speculativa.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>E&#8217; necessario eliminare la finanziarizzazione della economia e ripristinare regole anti speculative per il settore bancario \u2013 finanziario. In applicazione della invocata riforma finalizzata alla separazione bancaria, sollecitata anche in ambito europeo, \u00e8 necessario fissare regole che distinguano tra investimenti finanziari utili all\u2019economia reale e quelli ad elevato rischio connessi a operazioni finanziarie di natura speculativa, da utilizzare in un segment o specifico del mercato finanziario in cui ogni investitore sia responsabile di ci\u00f2 che rischia e le direttive autorizzate ad essere operative siano costrette ad osservare rigorosi limiti operativi e di capitale. Con il presente provvedimento si intende co nferire la delega al Governo affinch\u00e9 provveda ad una riforma normativa volta ad affermare la separazione tra Banca commerciale e Banca d\u2019Affari secondo i principi ed il modello della legge Glass \u2013 Steagall, tenendo conto della esigenza di valorizzare un m odello di Banca tradizionale, non speculativa, riconoscendone la specificit\u00e0 ed il ruolo economico e sociale.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Con l&#8217;articolo 3 del presente provvedimento, vengono stabiliti i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i de creti legislativi attuativi per la separazione tra le banche commerciali e le banche d\u2019affari. In particolare si dovr\u00e0 prevedere:\u00a0<\/div>\n<ul>\n<li><b>a.<\/b>il divieto per le banche commerciali di svolgere direttamente o indirettamente, qualsiasi attivit\u00e0 propria delle banche d&#8217;affa ri, delle societ\u00e0 di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le societ\u00e0 finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;\u00a0<\/li>\n<li><b>b.<\/b>il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire a ccordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con: banche d\u2019affari; banche d\u2019investimento; societ\u00e0 di intermediazione mobiliare e tutte le altre tipologie di societ\u00e0 finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;\u00a0<\/li>\n<li><b>c.<\/b>il div ieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d\u2019affari, le banche d\u2019investimento, le societ\u00e0 di intermediazione mobiliare e in generale tutte le societ\u00e0 finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;\u00a0<\/li>\n<li><b>d.<\/b>l&#8217;obbligo, per le banche commerciali, di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attivit\u00e0 di raccolta e di impiego del le risorse finanziarie.\u00a0<\/li>\n<li>e. l&#8217;adozione di sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai principi sanciti alle lettere <b>a), b), c) e d)<\/b> prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravit\u00e0, la revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;attivit\u00e0 banc aria.\u00a0<\/li>\n<li>f. un congruo periodo, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo attuativo della presente legge, durante il quale le banche devono risolvere le incompatibilit\u00e0 di cui sopra. g. un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d\u2019affari orientato a favorire le prime, in considerazione della loro attivit\u00e0 a sostegno dell\u2019economia reale e in particolare in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<div>Con l&#8217;articolo 4 si dispone che gli schemi dei decreti legislativi di cui all\u2019articolo 3, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l\u2019esercizio della delega di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell\u2019assegnazione. Decorso il termine per l\u2019espressione dei citati pareri, i decreti possono essere comunque adottati. L&#8217;articolato \u00e8 molto essenziale e va incontro all&#8217;esempi o di chiarezza e semplicit\u00e0 dell&#8217;esposizione normativa della nostra Costituzione, di modo che non si lasci spazio a qualsiasi altra interpretazione e sia comprensibile a tutti i Cittadini.\u00a0<\/div>\n<div><\/div>\n<div><span><b>DISEGNO <\/b><b>DI LEGGE\u00a0<\/b><\/span><\/div>\n<div><span><b>Art. 1.<\/b><\/span>(Finalit\u00e0) 1. La presente legge dispone la separazione tra le banche commerciali e le banche d\u2019affari al fine di tutelare le attivit\u00e0 finanziarie di deposito e di credito inerenti l\u2019economia reale e differenziare tali attivit\u00e0 da quelle legate all\u2019investimento e alla speculazione sui mercati fin anziari nazionali e internazionali, anche mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente di cui al decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385 &#8211; testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.\u00a0<\/div>\n<div><span><b>Art. 2.<\/b><\/span>(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per banche commerciali: le banche che esercitano l&#8217;attivit\u00e0 di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunit\u00e0 e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obb ligo di restituzione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di credito; b) per banche d&#8217;affari: le banche che investono nel mercato finanziario, svolgendo attivit\u00e0 legate alla negoziazione e all&#8217;intermediazione di valori mobiliari in genere.\u00a0<\/div>\n<div><span><b>Art. 3<\/b><\/span>. (Delega al Governo, principi e criteri direttivi) 1. Il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, uno o pi\u00f9 decreti legislativi recanti norme pe r la separazione tra le banche commerciali e le banche d\u2019affari. 2. I decreti legislativi di cui al comma l devono essere adottati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere dire ttamente o indirettamente, qualsiasi attivit\u00e0 propria delle banche d&#8217;affari, delle societ\u00e0 di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le societ\u00e0 finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico; b) preve dere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i soggetti di seguito elencati:\u00a0<\/div>\n<div>1) banche d\u2019affari\u00a0<\/div>\n<div>2) banche d\u2019investimento,\u00a0<\/div>\n<div>3) societ\u00e0 di intermediazione mo biliare\u00a0<\/div>\n<div>4) tutte le altre tipologie di societ\u00e0 finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;\u00a0<\/div>\n<div>c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d\u2019affari, le banche d\u2019inve stimento, le societ\u00e0 di intermediazione mobiliare e in generale tutte le societ\u00e0 finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;\u00a0<\/div>\n<div>d) prevede re, per le banche commerciali, l&#8217;obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attivit\u00e0 di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie. e) stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperin o ai principi sanciti alle lettere\u00a0<\/div>\n<div>a), b), c) e d) prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravit\u00e0, la revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;attivit\u00e0 bancaria.\u00a0<\/div>\n<div>f) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigo re del primo decreto legislativo di cui all\u2019alinea, durante il quale le banche devono risolvere le incompatibilit\u00e0 di cui alla presente legge;\u00a0<\/div>\n<div>g) prevedere un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d\u2019affari orientato a favorire le prime, in considerazione della loro attivit\u00e0 a sostegno dell\u2019economia reale e in particolare in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.\u00a0<\/div>\n<div><span><b>Art. 4<\/b>.<\/span><i>(Pareri delle Commissioni parlamentari)<\/i>1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all\u2019artic olo 3, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l\u2019esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell\u2019assegnazione. 3. Decorso il termine per l\u2019espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.\u00a0<\/div>\n<div><span><b>Art. 5<\/b>.<\/span>(Salvaguardia finanziaria) 1. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativ i di cui all\u2019articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\u00a0<\/div>\n<div><span><b>Art. 6.<\/b><\/span>(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .    <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Il Movimento 5 Stelle presenta un Disegno di Legge per la separazione delle banche commerciali da quelle di affari, e contribuire cos\u00ec a risolvere il corto circuito economico-finanziario che ha portato all&#8217;impoverimento dell&#8217;economia reale, che <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=450\" title=\"M5S: Via al nuovo Glass-Steagall Act\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"views":1244,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/450"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=450"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/450\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.lonesto.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}