{"id":49966,"date":"2019-06-11T17:27:55","date_gmt":"2019-06-11T17:27:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lonesto.it\/?p=49966"},"modified":"2019-06-11T18:09:29","modified_gmt":"2019-06-11T18:09:29","slug":"cdm-ok-al-decreto-sicurezza-bis-ma-di-maio-fare-di-piu-su-rimpatri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=49966","title":{"rendered":"Cdm, ok al decreto sicurezza bis. Di Maio, ottiene Salario minimo: &#8220;Fare di pi\u00f9 su rimpatri&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>11\/0\/06\/2019 &#8211; Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sicurezza bis. La seduta \u00e8 durata circa due ore. E&#8217; prevista a breve una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e del ministro dell&#8217;Interno Matteo Salvini. L&#8217;approvazione, resa nota da fonti governative leghiste al termine della riunione durata circa un&#8217;ora a Palazzo Chigi, \u00e8 stata annunciata ufficialmente in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. <\/p>\n<p><strong>Conte: decreto era pronto, chiesto rinvio per Europee<\/strong><br \/>\nSul decreto sicurezza bis &#8220;c&#8217;erano stati degli interventi&#8221; gi\u00e0 prima delle Europee, &#8220;eravamo in dirittura d&#8217;arrivo ma eravamo arrivati a ridosso della giornata della competizione elettorale. Io stesso avevo chiesto a Salvini di rinviarlo, in quanto convocare un Consiglio dei ministri due giorni prima delle Europee non mi sembrava opportuno&#8221;, afferma il premier  in conferenza stampa a Palazzo Chigi. <strong>Leggi il testo integrale del decreto dopo la pubblicit\u00e0:<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.lonesto.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CONTINUA A LEGGERE &gt;&gt;<\/a><br \/>\n<strong>VIDEO CORRELATI:<\/strong><br \/>\n<iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/6xuBsB8yDd0\" width=\"650\" height=\"350\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nsimply_publisher = 77745;\nsimply_domain = 99463;\nsimply_space = 211197;\nsimply_ad_height = 250;\nsimply_ad_width = 300;\nsimply_callback = '';\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\nvar cb = Math.round(new Date().getTime());\ndocument.write('<scr'+'ipt type=\"text\/javascript\" src=\"'+ ('https:' == document.location.protocol ? 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legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell&#8217;attivit\u00e0 di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;<\/p>\n<p>RITENUTA la straordinaria necessit\u00e0 e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall\u2019ordinamento vigente al Ministro dell\u2019interno quale Autorit\u00e0 nazionale di pubblica sicurezza;<\/p>\n<p>RITENUTE, altres\u00ec le particolari e straordinarie necessit\u00e0 ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all\u2019immigrazione clandestina, implementando, altres\u00ec, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;<\/p>\n<p>CONSIDERATA la straordinaria necessit\u00e0 e urgenza di garantire pi\u00f9 efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l\u2019eliminazione dell\u2019arretrato relativo all\u2019esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;<\/p>\n<p>CONSIDERATA, inoltre, la straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;<\/p>\n<p>RAVVISATA la straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza di assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento delle Universiadi 2019 nonch\u00e9 di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui straordinaria urgenza \u00e8 connessa all\u2019imminente svolgimento delle Universiadi 2019;<\/p>\n<p>RAVVISATA, altres\u00ec, la straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza di potenziare l\u2019efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri;<\/p>\n<p>CONSIDERATA, infine, la straordinaria necessit\u00e0 ed urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, nel pi\u00f9 ampio quadro delle attivit\u00e0 di prevenzione dei rischi per l\u2019ordine e l\u2019incolumit\u00e0 pubblica;<\/p>\n<p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.;<\/p>\n<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell\u2019interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell\u2019economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti<\/p>\n<p>EMANA<\/p>\n<p>il seguente decreto-legge:<\/p>\n<p>CAPO I<\/p>\n<p>DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO<\/p>\n<h3>ALL\u2019IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA<br \/>\n<script type=\"text\/javascript\">\n(function() {var id = 'eadv-6-' + Math.random().toString(36).substr(2) + (new Date().getTime());document.write(String.fromCharCode(60,115)+'cript async=\"async\" defer=\"defer\" type=\"text\/javascript\" id=\"' + id + '\" 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All\u2019articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: \u201carticolo 12, commi\u201d \u00e8 inserita la seguente: \u201c 1,\u201d.<\/p>\n<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>(Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura)<\/p>\n<p>1. Al fine di implementare l\u2019utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all\u2019articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attivit\u00e0 di contrasto del delitto di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina, per la copertura degli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell\u2019interno \u00e8 stanziata la somma di 500.000 euro per l\u2019anno 2019, 1.000.000 di euro per l\u2019anno 2020 e 1.500.000 euro per l\u2019anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all\u2019articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all\u2019entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all\u2019erario.<\/p>\n<p>2. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)<\/p>\n<p>1. Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all\u2019articolo 109, al comma 3, dopo le parole \u201csuccessive all&#8217;arrivo,\u201d sono inserite le seguenti \u201ce con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattr&#8217;ore,\u201d.<\/p>\n<p>Art. 6<\/p>\n<p>(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)<\/p>\n<p>1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:<\/p>\n<p>a) all\u2019articolo 5:<\/p>\n<p>1) al secondo comma, la parola \u201cIl\u201d \u00e8 sostituita dalle seguenti: \u201cNei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il\u201d;<\/p>\n<p>2) dopo il secondo comma \u00e8 inserito il seguente: \u201cQualora il fatto \u00e8 commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore \u00e8 punito con l&#8217;arresto da due a tre anni e con l&#8217;ammenda da 2.000 a 6.000 euro.\u201d;<\/p>\n<p>b) dopo l\u2019articolo 5 \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>&lt; &gt;<\/p>\n<p>&lt; &gt;(Modifiche al codice penale)<\/p>\n<p>1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale) sono apportate le seguenti modifiche:<\/p>\n<p>a) all\u2019articolo 339, al primo comma, dopo le parole \u201c\u00e8 commessa\u201d sono aggiunte le seguenti: \u201cnel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero\u201d;<\/p>\n<p>b) all\u2019articolo 340, dopo il primo comma, \u00e8 aggiunto il seguente: \u201cQuando la condotta di cui al primo comma \u00e8 posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.\u201d;<\/p>\n<p>c) all\u2019articolo 419, al comma secondo, dopo le parole \u201c\u00e8 commesso\u201d sono aggiunte le seguenti: \u201cnel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero\u201d<\/p>\n<p>d) all\u2019articolo 635 sono apportate le seguenti modifiche:<\/p>\n<p>1) al primo comma le parole \u201cdi manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p>2) dopo il secondo comma \u00e8 aggiunto il seguente: \u201cChiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni.\u201d;<\/p>\n<p>3) al quarto comma le parole \u201cal primo e al secondo comma\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201c, di cui ai commi precedenti\u201d.<\/p>\n<p>CAPO II<\/p>\n<p>DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL\u2019EFFICACIA<\/p>\n<p>DELL\u2019AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA<\/p>\n<p>ART. 8<\/p>\n<p>(Misure straordinarie per l\u2019eliminazione dell\u2019arretrato relativo all\u2019esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive)<\/p>\n<p>1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l\u2019uso di strumenti telematici, l\u2019arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonch\u00e9 di assicurare la piena efficacia dell\u2019attivit\u00e0 di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia \u00e8 autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all\u2019attuale dotazione organica e alle assunzioni gi\u00e0 programmate, in aggiunta alle facolt\u00e0 assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unit\u00e0 di personale amministrativo non dirigenziale di Area I e II. L\u2019assunzione di personale di cui al periodo precedente \u00e8 autorizzata, ai sensi dell\u2019articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all\u2019articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalit\u00e0 semplificate di cui all\u2019articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonch\u00e9 mediante l\u2019avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall\u2019articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonch\u00e9 mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L&#8217;amministrazione giudiziaria pu\u00f2 indicare l&#8217;attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all&#8217;articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.<\/p>\n<p>2. Agli oneri derivanti dall\u2019attuazione delle disposizioni del comma 2, quantificati in euro 3.518.433 per l\u2019anno 2019 e in euro 24.629.026 per l\u2019anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell\u2019interno, rispettivamente per l\u2019anno 2019 e per l\u2019anno 2020.<\/p>\n<p>3. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p>ART. 9<\/p>\n<p>(Proroga di termini in materia di dati personali)<\/p>\n<p>1. All\u2019articolo 49 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, al comma 2, le parole \u201cdecorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201ca decorrere dal 1 gennaio 2020\u201d.<\/p>\n<p>ART.10<\/p>\n<p>(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell\u2019Universiade Napoli 2019)<\/p>\n<p>1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell\u2019Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all&#8217;articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, \u00e8 incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unit\u00e0. Si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L&#8217;impiego del predetto contingente \u00e8 consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.<\/p>\n<p>2. Ai fini dell&#8217;attuazione del comma 1 \u00e8 autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per il personale di cui al comma 74 dell&#8217;articolo 24 del decreto-legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte per l\u2019anno 2019 sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>3. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p>Art. 11<\/p>\n<p>(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)<\/p>\n<p>1. All\u2019articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68,le parole \u201cvisite, affari, turismo e studio\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cmissione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio\u201d.<\/p>\n<p>Art. 12<\/p>\n<p>(Fondo di premialit\u00e0 per le politiche di rimpatrio)<\/p>\n<p>1. E&#8217; istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalit\u00e0 premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p>2. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 \u00e8 pari a euro 2 milioni per l\u2019anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 \u2013 2021, nell\u2019ambito del programma \u201cFondi di riserva e speciali\u201d della missione \u201cFondi da ripartire\u201d dello stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze per l\u2019anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l\u2019accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione potr\u00e0 essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni a valere sulle risorse di cui all\u2019articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, individuata annualmente con il decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze ivi previsto, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.<\/p>\n<div id=\"SC_TBlock_323301\" class=\"SC_TBlock\">loading&#8230;<\/div>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\">\n  (sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({\n    id : \"323301\",\n    domain : \"n.ads1-adnow.com\"\n  });\n<\/script><br \/>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/st-n.ads1-adnow.com\/js\/adv_out.js\"><\/script><\/p>\n<p><strong>CAPO III<\/p>\n<p>DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE<\/strong><\/p>\n<p>ART.13<\/p>\n<p>(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)<\/p>\n<p>1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) all&#8217;articolo 6:<\/p>\n<p>1) il comma 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201d1. Il questore pu\u00f2 disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonch\u00e9 a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:<\/p>\n<p>a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;<\/p>\n<p>b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all&#8217;estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l&#8217;ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);<\/p>\n<p>c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all&#8217;articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all&#8217;articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all&#8217;articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l&#8217;ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all&#8217;articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all&#8217;articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non \u00e8 stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;<\/p>\n<p>d) ai soggetti di cui all&#8217;articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non \u00e8 stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.\u201d;<\/p>\n<p>2) dopo il comma 1-bis \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201d1-ter. Il divieto di cui al comma 1 pu\u00f2 essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all&#8217;estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia pu\u00f2 essere disposto anche dalle competenti autorit\u00e0 degli altri Stati membri dell&#8217;Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all&#8217;estero, accertati dall&#8217;autorit\u00e0 straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorit\u00e0 nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto \u00e8 disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.\u201d;<\/p>\n<p>3) al comma 5, terzo periodo, le parole: \u201cinferiore a cinque anni e superiore a otto anni\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cinferiore a sei anni e superiore a dieci anni\u201d e, al quinto periodo, le parole: \u201cotto anni\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdieci anni\u201d;<\/p>\n<p>4) al comma 7, le parole \u201cda due a otto anni\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cda due a dieci anni\u201d;<\/p>\n<p>5) al comma 8-bis dopo le parole \u201cse il soggetto\u201d e prima delle parole \u201cha dato prova\u201d sono aggiunte le seguenti: \u201cha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonch\u00e9 la concreta collaborazione con l&#8217;autorit\u00e0 di polizia o con l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria per l&#8217;individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali \u00e8 stato adottato il divieto di cui al comma 1 e\u201d;<\/p>\n<p>6) dopo il comma 8-bis \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201d8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore pu\u00f2 imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all&#8217;articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali pu\u00f2 essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.\u201d;<\/p>\n<p>b) all&#8217;articolo 6-quater \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma:<\/p>\n<p>\u201d1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altres\u00ec a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarit\u00e0 tecnica delle manifestazioni sportive.\u201d;<\/p>\n<p>c) all&#8217;articolo 6-quinquies \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente comma:<\/p>\n<p>\u201d1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altres\u00ec a chiunque commette uno dei fatti previsti dall&#8217;articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarit\u00e0 tecnica delle manifestazioni sportive.\u201d.<\/p>\n<p>2. All&#8217;articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) il comma 1 \u00e8 sostituito dal seguente:<\/p>\n<p>\u201d1. \u00c8 vietato alle societ\u00e0 sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l&#8217;erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:<\/p>\n<p>a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall&#8217;articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;<\/p>\n<p>b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall&#8217;articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell&#8217;articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;<\/p>\n<p>c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.\u201d;<\/p>\n<p>b) dopo il comma 1 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201c1-bis. Alle societ\u00e0 sportive \u00e8 vietato altres\u00ec stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all&#8217;articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall&#8217;articolo 20, commi 1 e 2, del codice della propriet\u00e0 industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. \u00c8 parimenti vietato alle societ\u00e0 sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.\u201d;<\/p>\n<p>c) al comma 3, le parole: \u201cdi cui al comma 1\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201cdi cui ai commi 1 e 1-bis\u201d.<\/p>\n<p>Art. 14.<br \/>\n(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)<\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: \u201cdi cui all&#8217;articolo 4\u201d sono inserite le seguenti: \u201ce di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive\u201d.<\/p>\n<p>Art. 15.<\/p>\n<p>(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)<\/p>\n<p>&lt; &gt;All&#8217;articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al comma 6-ter, le parole: \u201cfino al 30 giugno 2020\u201d sono soppresse;<\/p>\n<p>b) al comma 6-quater, il secondo periodo \u00e8 soppresso.<\/p>\n<p>Art. 16.<br \/>\n(Modifiche al codice penale)<\/p>\n<p>1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) all&#8217;articolo 61, dopo il numero 11-sexies) \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p>\u201d11-septies) l&#8217;avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.\u201d;<\/p>\n<p>b) all&#8217;articolo 131-bis, secondo comma, \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u201cL&#8217;offesa non pu\u00f2 altres\u00ec essere ritenuta di particolare tenuit\u00e0 quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.\u201d.<\/p>\n<p>Art. 17<br \/>\n(Modifiche all&#8217;articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)<\/p>\n<p>1. All&#8217;articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p>a) al comma 1, le parole: \u201cnei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,\u201d sono sostituite dalle seguenti: \u201calle manifestazioni sportive\u201d;<\/p>\n<p>b) dopo il comma 1 \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p>\u201d1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.\u201d.<\/p>\n<p>ART. 18<\/p>\n<p>(Entrata in vigore)<\/p>\n<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sar\u00e0 presentato alle Camere per la conversione in legge.<\/p>\n<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>11\/0\/06\/2019 &#8211; Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sicurezza bis. La seduta \u00e8 durata circa due ore. E&#8217; prevista a breve una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e del ministro dell&#8217;Interno Matteo <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/www.lonesto.it\/?p=49966\" title=\"Cdm, ok al decreto sicurezza bis. 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