Stop alle censure immotivate da parte di Facebook
Il tribunale di Pordenone, sezione civile, ha accolto il ricorso presentato sulla base delle seguenti motivazioni: in primo luogo, «la società resistente, pur in assenza di una chiara, seria e reiterata violazione da parte dell’utente delle condizioni contrattuali, ha deciso dapprima di inibire l’accesso, e poi rimuovere la pagina, con ciò violando non solo le regole contrattuali, ma anche il diritto di libera espressione del pensiero come tutelato dalla Costituzione». La seconda motivazione riguarda l’oggetto del contendere, ovvero la pubblicazione di un video di highlights tennistici in presunta violazione della normativa in materia di proprietà intellettuale. Secondo il tribunale, visto che il video era stato caricato da una pagina pubblica e il ricorrente, appena avvertito del presunto illecito, ha provveduto a levarlo dalla pagina, la condotta «non può certo qualificarsi quale chiara, seria e reiterata violazione delle condizioni per l’utilizzo del social network».
In terzo luogo, «la società, a fronte di un possibile abuso, peraltro commesso in buona fede, ha deciso di sanzionare il ricorrente con il blocco e poi la chiusura della pagina senza consentire allo stesso di giustificarsi, adottando un rimedio del tutto sproporzionato rispetto agli addebiti mossi, finendo così non solo per violare le norme contrattuali, ma anche violando i diritti costituzionalmente garantiti al ricorrente. Su queste basi li tribunale ha deciso di accogliere il ricorso ordinando a Facebook l’immediato ripristino del profilo personale del ricorrente. Il riferimento all’immediato intervento viene giustificato dal tribunale nella sentenza; in fatti, con riferimento al c.d. periculum in mora si osserva che la necessità di un’immediata tutela in via anticipatoria rispetto a quella che conseguirebbe all’esito di un giudizio di merito, si giustifica in ragione della circostanza che il prolungarsi del congelamento di una pagina Facebook determina l’assoluta perdita di interesse degli utenti nei confronti della stessa e, di conseguenza, la vanificazione di tutto il tempo speso, con l’irrimediabile perdita dei followers finora acquisiti». – [FONTE]
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