QUANDO IL POTERE ESECUTIVO E QUELLO LEGISLATIVO COINCIDONO
Nell’ordinamento italiano, un DECRETO-LEGGE è un provvedimento PROVVISORIO avente forza di legge, adottato IN CASI STRAORDINARI DI NECESSITÀ E URGENZA… DAL GOVERNO, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.
È inoltre regolato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 400/1988: “I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere SPECIFICO, OMOGENEO e CORRISPONDENTE AL TITOLO.” (*vedi sotto)
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Perché il ricorso sistematico e generico al DL è INCOSTITUZIONALE: Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 76: L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto PER TEMPO LIMITATO E PER OGGETTI DEFINITI. Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 77: Il Governo NON PUÒ, senza delegazione delle Camere, EMANARE DECRETI CHE ABBIANO VALORE DI LEGGE ORDINARIA. Quando, IN CASI STRAORDINARI DI NECESSITÀ E D’URGENZA, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
_____________________________________________
(*) ART. 15 DELLA LEGGE N. 400/1988 1.
I PROVVEDIMENTI PROVVISORI con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto-legge” e con l’indicazione, nel preambolo, delle CIRCOSTANZE STRAORDINARIE DI NECESSITA’ E DI URGENZA che ne giustificano l’adozione, nonche’ dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il GOVERNO NON PUO’, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere SPECIFICO, OMOGENEO e CORRISPONDENTE AL TITOLO.
I PROVVEDIMENTI PROVVISORI con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto-legge” e con l’indicazione, nel preambolo, delle CIRCOSTANZE STRAORDINARIE DI NECESSITA’ E DI URGENZA che ne giustificano l’adozione, nonche’ dell’avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il GOVERNO NON PUO’, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere SPECIFICO, OMOGENEO e CORRISPONDENTE AL TITOLO.