La mancata esposizione del contrassegno assicurativo da sempre dà origine a sanzioni da parte delle forze dell’ordine non molto piacevoli; con l’inzio del 2013 però l’eliminazione del tacito rinnovo ha portato l’obbligo per le compagnie ad offrire ai propri assicurati il periodo di tolleranza di 15 giorni successivi alla scadenza annuale per cui la mancata espozione ha subito un cambiamento importante.
Sanzione dopo il 15° giorno dalla scadenza Se fino all’anno scorso il contrassegno assicurativo doveva essere sostituito con quello rinnovato entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza riportata sul tagliando, con l’inizio del 2013 il termine è stato portato a 15 giorni, ovvia e logica conseguenza del provvedimento che ha introdotto il periodo di tolleranza di 15 giorni per tutte le polizze rca anche in assenza di tacito rinnovo. La sanzione per mancata esposizione del contrassegno è quindi elevabile dalle forze dell’ordine soltanto dopo il 15° giorno dalla scadenza riportata sul contrassegno assicurativo; tale nuovo termine è indicato dalla circolare 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 che specifica: “(…) mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all’operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di orientare l’accertamento dell’illecito anche sull’applicazione dell’articolo 193 del C.d.S., solo se vi era stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica della polizza, la nuova previsione normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel predetto periodo di quindici giorni, rendendo di fatto ininfluente tale ulteriore controllo.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.” FONTE