PENE PIÙ SEVERE PER REATI CONTRO MINORI E RICICLAGGIO
Il pontefice con motu proprio ha introdotto nuove leggi penali a ogni ambito della Santa Sede. I provvedimenti riguardano il delitto di tortura e un’ampia definizione della categoria dei delitti contro i minori, tra i quali la vendita, la prostituzione, l’arruolamento e la violenza sessuale, la pedopornografia, la detenzione di materiale pedopornografico e gli atti sessuali con minori Lotta alla pedofilia e alla corruzione in Vaticano.
È la battaglia intrapresa con forza da Papa Francesco che, con un motu proprio ha introdotto nuove leggi penali a ogni ambito della Santa Sede. Dal delitto di tortura a un’ampia definizione della categoria dei delitti contro i minori, tra i quali sono da segnalare la vendita, la prostituzione, l’arruolamento e la violenza sessuale in loro danno, la pedopornografia, la detenzione di materiale pedopornografico e gli atti sessuali con minori. Si tratta di leggi che, come spiega un comunicato della Sala Stampa vaticana, “proseguono l’adeguamento dell’ordinamento giuridico vaticano, in continuità con le azioni intraprese a partire dal 2010 durante il pontificato di Papa Benedetto XVI“.
Le leggi hanno contenuti anche più ampi, provvedendo all’attuazione di molteplici convenzioni internazionali, tra cui le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra, la Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo e i suoi Protocolli facoltativi del 2000. Vengono introdotte anche figure criminose relative ai delitti contro l’umanità. È prevista, infatti, la punizione di delitti come il genocidio e l’apartheid, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998. Anche il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione è stato rivisto, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione. Dal punto di vista sanzionatorio, inoltre, si è deciso di abolire la pena dell’ergastolo, sostituendola con la pena della reclusione da 30 a 35 anni.
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