29/12/2017- Mai più trascrizioni di intercettazioni irrilevanti per le indagini. Regole per l’utilizzo dei virus-spia come il Trojan. Solo “brani essenziali” e quando “è necessario” nelle ordinanze di custodia cautelare. Un nuovo reato nel codice penale: la “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”, punito con la reclusione fino a 4 anni. Accesso legittimo dei giornalisti alle ordinanze del gip, una volta che le parti ne hanno avuto copia. Sono questi i punti essenziali della nuova legge sulle intercettazioni, prevista dalla delega contenuta nella riforma del processo penale varata la scorsa estate.
Il Consiglio dei ministri ha dato oggi il via libera definitivo alla riforma delle intercettazioni, che entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione prevista per gennaio. Solo una norma, quella che sancisce il diritto dei giornalisti ad avere copia dell’ordinanza di custodia cautelare, una volta resa nota alle parti, sarà invece efficace tra un anno. Il testo era stato già approvato dal cdm il due novembre e poi mandato per i pareri alle commissioni competenti di Camera e Senato. Oggi dunque il via libero definitivo.
“Un testo che non indebolisce l’importanza delle intercettazioni come strumento di indagine – dichiara Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia della Camera – ma raggiunge e realizza dopo un lungo e complesso lavoro portato avanti in questa legislatura, un difficile punto di equilibrio tra efficacia investigativa, tutela del diritto alla riservatezza, diritto di cronaca giudiziaria e garanzie della difesa”.
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La riforma non piace a Ilaria Cucchi che, su Articolo21, cita l’Associazione Nazionale Magistrati per denunciare “lo strapotere della polizia giudiziaria nella selezione delle intercettazioni”. “Sarà la polizia giudiziaria infatti – sostiene Cucchi – a decidere per il pm quali intercettazioni saranno meritevoli di essere trascritte e quali no”.
I punti centrali del provvedimento, che pone un freno agli abusi e prevede la creazione di un archivio riservato custodito dal pm, entreranno in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione. La norma che legittima l’accesso dei giornalisti alle ordinanze del gip, invece, entrerà in vigore tra un anno.
• ORLANDO: “NON PIÚ PER ALIMENTARE PETTEGOLEZZI”
“Abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalità – è il commento del nministro della Giustizia Andrea Orlando – e non per alimentare i pettegolezzi o distruggere la reputazione di qualcuno”. Lo ha detto il ministro della Giustizia sottolineando come il provvedimento, “senza restringere, ma anzi autorizzando ad intercettare in un modo più agevole, impone una serie di vincoli e divieti che impediscono di usarle come strumento di diffusione di notizie improprie”. “Noi pensiamo – ha aggiunto – a delle ordinanze che non siano più il copia-incolla di oggi, come spesso avviene. Se questo avverrà mi sembra ragionevole che si possa arrivare alla loro pubblicazione”.
Ecco, nel dettaglio, cosa prevedono i 9 articoli del provvedimento, un decreto legislativo approvato in via preliminare il 2 novembre scorso in Consiglio dei ministri e oggi giunto al via libera definitivo, dopo alcune modifiche introdotte a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
• NUOVO REATO: DIFFUSIONE FRAUDOLENTA DI REGISTRAZIONI
Reclusione fino a 4 anni per “chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte riservatamente in sua presenza o alle quali comunque partecipa”. Non c’è punibilità se la diffusione delle riprese o delle registrazioni è conseguente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
• DIVIETO TRASCRIZIONE ASCOLTI IRRILEVANTI
Il testo prevede il divieto di trascrizione “anche sommaria” delle “comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti”. Nel verbale delle operazioni va indicato solo data, ora e dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
• ARCHIVIO IN MANO AL PM
A conservare verbali e registrazioni sarà il pubblico ministero in un archivio e sarà sempre il pm entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni a occuparsi del deposito di tutti gli atti, formando un elenco delle conversazioni rilevanti ai fini di prova. Nel caso in cui vi sia un rischio di “grave pregiudizio per le indagini”, il giudice può autorizzare il pm a ritardare il deposito, ma non oltre la chiusura dell’inchiesta. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni acquisite nel fascicolo di notizie di reato non sono coperti da segreto: il resto – le registrazioni non acquisite – sarà conservato nell’archivio del pm e sarà possibile chiederne la distruzione.
• TUTELATO IL DIRITTO DI DIFESA
Gli avvocati avranno diritto ad avere copia degli atti ritenuti utili al procedimento, ma dopo il vaglio del gip. Ampliato il tempo (dai 5 giorni previsti in origine, ai 10 giorni, con possibile proroga nei casi più complessi, di cui parla il provvedimento approvato oggi) a disposizione per i difensori per consultare – senza estrarne copia – i verbali di intercettazione.
Le conversazioni tra il legale e il suo cliente, nel caso di eventuale intercettazione, non devono essere inserite neanche nei brogliacci di ascolto.
• ACCESSO LEGITTIMO DEI GIORNALISTI ALLE ORDINANZE
I giornalisti potranno chiedere ed ottenere copia delle ordinanze del gip, una volta che queste siano state rese note alle parti. Questa norma, prevede la riforma, entrerà in vigore tra un anno.
• REGOLE DEFINITE PER L’USO DEI ‘VIRUS-SPIA’
IIl testo disciplina l’uso del captatore informatico: il ‘virus-spia’ nei dispositivi elettronici portatili (quali smartphone e tablet) è consentito ai fini di intercettazione tra presenti in ambito domiciliare solo se si procede per i delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Altrimenti, l’uso del Trojan in ‘casa’ è limitato ai casi in cui vi è un’attività criminosa in atto.
• UDIENZA STRALCIO SOLO COME EXTREMA RATIO
Quanto alla cosiddetta ‘udienza-stralcio’, sarà il giudice, in camera di consiglio senza l’intervento del pm e dei difensori, a decidere sull’acquisizione delle intercettazioni indicate dalle parti, e potrà ordinare anche lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Quando sarà invece “necessario”, la decisione del giudice verrà presa dopo un’udienza a cui pm e avvocati dovranno partecipare.
• IN ATTI SOLO BRANI ESSENZIALI
Per tutelare la riservatezza, pm e giudici, nelle richieste e nelle ordinanze di misure cautelari, riporteranno “ove necessario” solo i “brani essenziali” delle intercettazioni: una regola, questa, a cui devono ispirarsi anche le “informative di polizia giudiziaria”.
• SEMPLIFICAZIONE INTERCETTAZIONI PER REATI CONTRO LA P.A.
Vengono semplificate le procedure per l’ascolto di conversazioni nel caso di gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Ci devono essere gravi indizi di reato e le intercettazioni devono essere necessarie per procedere nelle indagini. FONTE
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