22/07/2026 – La nuova Direttiva europea anticorruzione impone agli Stati membri di sanzionare le imprese in proporzione al fatturato globale annuo, richiedendo all’Italia un profondo ripensamento strutturale del D.Lgs. 231/2001 (fondato sul meccanismo delle quote) entro il termine tassativo del 2028.
C’è un punto, nella nuova direttiva Ue 2026/1021 sulla lotta alla corruzione del 29 aprile 2026, pubblicata lo scorso 11 maggio, che merita particolare attenzione. La Direttiva (UE) 2026/1021 impone la criminalizzazione dell’abuso d’ufficio (Articolo 7), obbligando l’Italia a reintrodurre la fattispecie abrogata dalla Legge Nordio. Il testo introduce inoltre l’obbligo di strategie anticorruzione, armonizza il traffico di influenze illecite e inasprisce le sanzioni per le persone giuridiche fino al 5% del fatturato globale. Per ulteriori dettagli, consultare il testo della Direttiva (UE) 2026/1021.
- Il modello italiano vigente (sistema a quote): Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria viene determinata dal giudice tramite un calcolo bifasico. Il magistrato stabilisce prima il numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) basandosi sulla gravità del reato. Successivamente fissa il valore di ciascuna quota (da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro) a seconda delle condizioni economiche dell’ente. Il tetto massimo ed edittale della sanzione pecuniaria ordinaria risulta quindi bloccato a 1.549.000 euro. [1, 2, 3, 4, 5]
- Il modello europeo (sistema sul fatturato): La direttiva UE impone l’applicazione di sanzioni parametrate in percentuale sul fatturato globale annuo dell’ente (generalmente con tetti massimi edittali compresi tra l’1% e il 5%). Questo approccio mira a colpire in modo realmente proporzionale e dissuasivo le grandi multinazionali, per le quali il limite massimo del sistema a quote italiano risulterebbe del tutto inefficace. [1]
- Sanzione fissa sul fatturato: Introduzione di una sanzione pecuniaria compresa tra lo 0,5% e il 5% del fatturato globale annuo dell’ente per i reati connessi all’export control e ai divieti unionali. [1, 2]
- Clausola di salvaguardia: Previsione di sanzioni fisse fino a 40 milioni di euro laddove il fatturato aziendale non sia determinabile o accertabile. [1]
[Mappatura dei reati di corruzione] ➔ [Scelta del modello: Deroga speciale o Riforma globale] ➔ [Aggiornamento obbligatorio dei Modelli 231]
- Isolare le condotte sanzionabili: Integrare i presidi per le fattispecie europee di corruzione nel settore pubblico/privato, appropriazione indebita e traffico di influenze illecite. [1, 2]
- Risolvere il dualismo sanzionatorio: Scegliere se procedere per “micro-deroghe” (mantenendo le quote per i reati tradizionali e applicando il fatturato solo ai reati di matrice UE) o se cogliere l’occasione per una riforma organica e strutturale dell’intero impianto sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001. [1, 2]
- Ricalibrare la compliance aziendale: Obbligare le imprese a ridefinire le matrici di rischio (Risk Assessment) all’interno dei propri Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG). Le sanzioni sul fatturato elevano drasticamente l’esposizione economico-finanziaria delle società, rendendo i vecchi massimali assicurativi o i fondi rischi del tutto inadeguati. – (AI)


